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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03887/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 494 c.p., deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: asserita mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle risultanze probatorie poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. La difesa sosteneva, in sostanza, che non fosse riferibile all'imputata la creazione del falso profilo social e chiedeva una rivalutazione delle deposizioni testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso generico e non confrontato con le ragioni della decisione di merito, osservando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione coerente, esaustiva e logica nel rigettare la tesi difensiva sulla non riferibilità all'imputata della creazione del falso profilo social. Ha quindi escluso la presenza di contraddittorietà o illogicità della motivazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo emerge che il fatto contestato consiste nella creazione di un falso profilo social riferito all'imputata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; una critica generica o meramente assertiva non è idonea a scalfire la decisione di merito.
  • Quando la sentenza di appello contiene una motivazione coerente, esauriente e logicamente plausibile sulla riconducibilità del fatto all'imputato, non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione delle deposizioni testimoniali.
  • L'assenza di effettivi profili di contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La contestazione sulla riferibilità soggettiva della creazione di un profilo social falso, se non supportata da elementi concreti che incrinino il ragionamento dei giudici di merito, non integra un motivo idoneo a ottenere il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in scrittura privata
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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