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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03530/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo tre motivi. Dal testo emerge che i primi due investivano la ricostruzione e la valutazione del fatto e, quanto al trattamento sanzionatorio, contestavano la determinazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. Un ulteriore motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e della pena, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi concernenti la ricostruzione e valutazione del fatto sollecitassero un riesame di merito non consentito in sede di legittimità, poiché la Corte di appello aveva offerto una motivazione congrua, logica e fondata su corretti criteri inferenziali, coerente con quella del Tribunale. Ha inoltre osservato che le doglianze sul trattamento sanzionatorio erano generiche, poiché la Corte territoriale aveva già motivato sulla pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva. Quanto all'art. 131-bis c.p., il ricorso non si confrontava con la motivazione d'appello, che escludeva la particolare tenuità per la gravità del fatto e per l'inserimento professionale nel traffico di stupefacenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della gravità del fatto e dell'inserimento professionale nel traffico di stupefacenti, secondo la motivazione richiamata dalla sentenza di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica e priva di vizi manifesti.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti sono inammissibili per genericità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva sono censurabili in cassazione solo se si evidenzia un vizio effettivo della motivazione, non mediante una mera richiesta di diversa ponderazione degli elementi di fatto.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la gravità concreta della condotta e il contesto criminogeno di inserimento professionale rendano incompatibile la minima offensività richiesta dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCause di non punibilità
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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