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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05594/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non può ritenersi che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25/01/2024. Dalla motivazione emerge che le doglianze erano rivolte a contestare la mancata determinazione della pena nel minimo edittale, ma in modo ritenuto del tutto generico e, soprattutto, senza che tale questione fosse stata dedotta come motivo di appello. La Corte di cassazione ha quindi rilevato l'inammissibilità del ricorso per genericità e novità della censura in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    viene richiamato per fondare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata per escludere che, nel caso concreto, il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche sulla quantificazione della pena, senza specifiche argomentazioni idonee a evidenziare un errore di diritto o un vizio motivazionale.
  • Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni che non siano state devolute con l'atto di appello, poiché la sede di legittimità non consente la proposizione di motivi nuovi rispetto al devoluto.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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