Cassazione Civile, Ordinanza n. 05985/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale poi dichiarato nullo dalla Corte d’appello di Roma. In quella sentenza erano state poste a carico della società le spese e i compensi degli arbitri, oltre alle spese del giudizio di appello. Sulla base di tale decisione, l’ente pubblico aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, del consulente tecnico d’ufficio, del segretario e dei compensi degli arbitri, somme che erano state corrisposte in esecuzione del lodo nullo. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la Corte d’appello di Messina avesse erroneamente interpretato la sentenza della Corte d’appello di Roma e, in sostanza, avesse effettuato una indebita correzione del titolo giudiziale senza seguire il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.; ha inoltre lamentato la violazione del divieto di duplicazione del titolo. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può accertare il rapporto di dare-avere tra le parti e ricostruire la portata del titolo azionato, anche integrando la lettura del dispositivo con la motivazione della sentenza presupposta; ha quindi escluso che fosse necessario ricorrere alla correzione dell’errore materiale davanti al giudice che aveva pronunciato la sentenza originaria. Ha inoltre rilevato che la censura sulla duplicazione del titolo era comunque nuova e, in ogni caso, inconferente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sindacabilità in cassazione della regolazione delle spese di lite è circoscritta al caso in cui le spese siano poste a carico della parte interamente vittoriosa, ipotesi non ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
disciplinano la correzione degli errori materiali, rimedio ritenuto non necessario nel caso concreto perché il giudice dell’opposizione poteva ricostruire il titolo e la volontà del decisore
richiamato dalla ricorrente in relazione al tema del titolo esecutivo e della pretesa duplicazione del titolo
art. 132, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di statuizione nel dispositivo della sentenza presupposta
è evocato dalla Corte per affermare che nel giudizio di opposizione il titolo monitorio viene sostituito dalla sentenza che definisce l’opposizione, la quale accerta e integra il titolo originario
richiamati nel secondo motivo per contestare la regolazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può procedere a una nuova cognizione del rapporto sostanziale tra le parti e ricostruire la portata del titolo azionato, integrando dispositivo e motivazione della sentenza presupposta, salvo il solo limite del contrasto insanabile che determina nullità del provvedimento.
- Se il titolo giudiziale posto a base del decreto ingiuntivo è lacunoso ma emendabile mediante interpretazione complessiva della sentenza, non è obbligatorio attivare previamente il procedimento di correzione degli errori materiali davanti al giudice che ha emesso quel titolo.
- La censura per duplicazione del titolo deve essere specificamente dedotta e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; in ogni caso, la sostituzione del titolo monitorio con la sentenza che definisce l’opposizione rende inconferente la doglianza se non incide sulla decisione finale.
- La regolazione delle spese di lite è censurabile in cassazione solo nei casi limite in cui le spese siano poste a carico della parte interamente vittoriosa; fuori da tale ipotesi, il motivo è inammissibile.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando ricorrono i presupposti di legge, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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