Cassazione Penale, Ordinanza n. 00901/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21 febbraio 2024. I motivi dedotti erano due: con il primo si contestava in modo generico l'affermazione di responsabilità per la contravvenzione contestata, sostenendo in sostanza che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere integrato il reato; con il secondo si denunciava violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la determinazione della pena. Dalla motivazione emerge che la condotta riguardava il possesso, nella disponibilità dell'imputato, di strumenti idonei allo scasso non giustificato, ritenuto sufficiente ai fini della fattispecie, pur senza prova del loro effettivo utilizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, ai fini della contravvenzione contestata, non è necessario che gli strumenti idonei allo scasso siano stati effettivamente usati, essendo sufficiente la mancata giustificazione del loro possesso. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione può essere sintetica quando la pena sia contenuta e non sensibilmente superiore alla misura media. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la graduazione della pena e per l'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Richiamato come criterio guida per la commisurazione della pena, in base alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
Massime di principio
- In materia di contravvenzioni che sanzionano il possesso di strumenti idonei allo scasso, la fattispecie può ritenersi integrata anche senza prova dell'effettivo impiego degli strumenti, quando il loro possesso non sia giustificato.
- La motivazione sull'affermazione di responsabilità è insindacabile in cassazione se il ricorso si limita a contestazioni generiche e non evidenzia un concreto vizio logico o giuridico della sentenza impugnata.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in presenza di una pena non particolarmente elevata, può essere motivata sinteticamente con formule quali "pena congrua" o equivalenti, senza necessità di una analitica confutazione di tutti i criteri di commisurazione.
- Una specifica e dettagliata motivazione sulla quantificazione della pena è richiesta soprattutto quando il trattamento sanzionatorio si discosti in modo significativo dalla misura media edittale.
Come è indicizzato
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