Sentenza n. 531/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della nota prot. n. -OMISSIS- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore-OMISSIS- su 26 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 26 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a fronte di 26 ore di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore ha impugnato la nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione al minore di 22 ore di sostegno su 26 ore di frequenza settimanali, chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di 26 ore settimanali. Nel corso del giudizio, il GLO si è riunito il 3 dicembre 2025 e l'amministrazione ha successivamente assegnato le ore di sostegno per l'intero tempo scuola. La parte ricorrente ha pertanto dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In sede cautelare il TAR, non ravvisando i presupposti per la sospensione, aveva ordinato all'istituto scolastico di redigere il PEI e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione scolastica ha assegnato al minore le ore di sostegno per l'intero tempo scuola, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero. La decisione è motivata dal rilievo che la scuola avrebbe dovuto adempiere sin dall'inizio dell'anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all'USR l'insegnante di sostegno in deroga. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori di legge e contributo unificato, se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri interessati in caso di riproduzione o diffusione della sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità del minore
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- Nelle controversie relative all'assegnazione del sostegno scolastico, l'amministrazione scolastica deve procedere tempestivamente alla redazione del PEI e alla quantificazione delle ore necessarie, attivando, ove occorra, la richiesta all'ufficio scolastico regionale dell'insegnante di sostegno in deroga, senza attendere la definizione del giudizio.
- Anche quando la materia del contendere cessa per effetto dell'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione se questa avrebbe dovuto soddisfare tempestivamente la pretesa già all'inizio dell'anno scolastico.
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