Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46838/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva confermato la condanna per furto aggravato e per truffa, simulazione di reato e minaccia (con continuazione tra questi ultimi tre). Il primo motivo censura la motivazione circa la simultanea configurabilità di truffa e furto in relazione alla stessa autovettura Ferrari (contestando la valutazione sulla perfezione della vendita e sul valore costitutivo della trascrizione al PRA). Il secondo motivo deduce carenza di motivazione rispetto ai capi 2 e 3 (falsa denuncia di smarrimento della targa e minaccia), invocando anche, per il secondo capo, l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi, ritenendo la motivazione della Corte territoriale adeguata e congrua. Ha confermato che il contratto di compravendita si era perfezionato e che la trascrizione al PRA ha natura di pubblicità notizia, per cui sono integrabili sia gli estremi della truffa (artifici e raggiri volti a ottenere il prezzo e impedire la trascrizione a favore della parte offesa) sia quelli del furto (impossessamento materiale successivo del veicolo mediante sottrazione delle chiavi e allontanamento). Ha inoltre condiviso la valutazione che la sottrazione del veicolo fosse un atto occasionale e differente dal disegno criminoso che sorresse la truffa e la simulazione di reato, con conseguente esclusione della continuazione fra questi episodi. Per legge ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. con legge n.176/2020)

    Consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti con conclusioni scritte; la Corte ha proceduto ai sensi di tale norma

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Limita i motivi ammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto molte censure come doglianze di merito inammissibili ai sensi di tale disposizione

  • art. 616, c.p.p.

    Disposizione che disciplina la condanna alle spese e gli effetti dell'inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese processuali

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Norma invocata dalla difesa per chiedere l'assoluzione ai sensi del comma secondo; la Corte ha ritenuto che le deduzioni non dimostravano l'insussistenza dei reati e che la decisione di merito avesse dato adeguata risposta

  • principio della trascrizione al PRA (pubblicità-notizia)

    La Corte ha interpretato la trascrizione al PRA come atto di pubblicità notizia e non costitutivo del trasferimento di proprietà, ritenendo pertanto possibile la coesistenza di vendita formalmente perfezionata e successivo furto

Massime di principio

  • La perfezione del contratto di compravendita non coincide necessariamente con la trascrizione al PRA: la trascrizione ha natura di pubblicità e la vendita può ritenersi perfezionata pur in mancanza di trascrizione, consentendo che in circostanze particolari si configurino sia la truffa (per artifici volti a ottenere il prezzo e impedire la trascrizione) sia il furto (per l'impossessamento materiale successivo).
  • Per riconoscere la continuazione tra più reati occorre che tutti costituiscano l'attuazione di un unico disegno criminoso deliberato fin dall'inizio; atti occasionali, d'impeto o non funzionalmente necessari al disegno originario possono escludere la continuazione.
  • In cassazione le censure che si riducono a valutazioni di merito sulla prova o sull'apprezzamento dei fatti sono inammissibili se non possono essere ricondotte a errori di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione.
  • Le doglianze sulla mancata motivazione rispetto a dichiarazioni testimoniali o su chi abbia promosso la falsa denuncia devono essere sviluppate mostrando specifici vizi logico-giuridici; la mera ri-proposizione di una diversa ricostruzione fattuale non è sufficiente per ottenere accoglimento in sede di legittimità.
  • Quando si valutano reati concorrenti come truffa e furto rispetto allo stesso bene, è fondamentale distinguere l'elemento soggettivo e il momento dell'impossessamento materiale rispetto al perfezionamento della vendita: la presenza di artifici per ottenere il prezzo può integrare la truffa anche se il bene viene poi materialmente sottratto con condotte autonome.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.