Cassazione Penale, Sentenza n. 14018/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana) deducendo: 1) violazione di legge per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, sostenendo di aver prestato la massima collaborazione utile collegando, con le proprie dichiarazioni, la piantagione all'essiccatoio oggetto di altro procedimento; 2) vizio di motivazione riguardo all'applicazione delle sanzioni accessorie (divieto di espatrio e ritiro della patente), perché la Corte d'appello avrebbe motivato genericamente sulla vastità della coltivazione e sui precedenti, senza verificare la specifica pericolosità personale che giustificasse le misure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza essenzialmente di merito e non sindacabile in sede di legittimità: l'attenuante per collaborazione (art. 73, comma 7) non è riconosciuta quando le dichiarazioni non interrompono il circuito di distribuzione ma si limitano ad integrare o confermare indagini già in corso; nel caso le ammissioni avevano riguardato fatti già noti (piantagione già individuata). Sul secondo motivo la Cassazione lo ha giudicato manifestamente infondato: le pene accessorie (ritiro patente, divieto di espatrio) sono facoltative, la loro irrogazione è discrezionale ma richiede motivazione specifica, e la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente valorizzando la gravità del fatto e i precedenti specifici. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità nella presentazione del ricorso, al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7
L'attenuante per collaborazione richiede che le dichiarazioni dell'imputato siano utili e proficue in senso concreto, cioè idonee a interrompere il circuito di distribuzione o a produrre risultati investigativi nuovi e determinanti; non sono sufficienti ammissioni che si limitino a confermare elementi già noti o a rafforzare indagini già in corso.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 35
Il ritiro della patente previsto per reati in materia di stupefacenti non richiede che il veicolo sia stato impiegato per commettere il reato: la misura ha finalità dissuasive e preventiva nei confronti del reo.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85
Le pene accessorie (es. ritiro patente, divieto di espatrio) hanno natura facoltativa e la loro applicazione è discrezionale; quando inflitte il giudice deve fornire motivazione specifica e adeguata sulle ragioni che giustificano l'irrogazione.
Massime di principio
- L'attenuante per collaborazione (art. 73, comma 7 d.P.R. 309/90) viene riconosciuta solo se la collaborazione è concretamente utile e produce risultati nuovi o interrompe il circuito di distribuzione: semplici ammissioni che confermano fatti già emersi non bastano.
- In Cassazione le censure di fatto o le richieste di rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili: i motivi che impongono una nuova valutazione dei fatti vanno sollevati nei gradi di merito.
- Le pene accessorie previste per reati di stupefacenti sono discrezionali; il loro diniego o conferma richiede motivazione specifica ma può fondarsi anche su elementi quali la gravità del fatto e i precedenti specifici.
- Il ritiro della patente per reati di droga ha funzione deterrente e non necessita della prova che il veicolo sia stato usato per il reato.
- Chi propone ricorso in Cassazione dovrebbe evitare motivi che consistono essenzialmente in rivalutazioni di merito o in deduzioni che non introducono profili di legittimità (violazione di norme o vizio logico-giuridico nella motivazione).
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a somme a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende quando sussistano ragioni di colpa nella determinazione del ricorso.
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