Cassazione Civile, Ordinanza n. 21687/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione della società contribuente alla definizione agevolata dei carichi e della documentazione comprovante l'integrale pagamento. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Le spese sono state compensate tra le parti e la Corte ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, richiamando un precedente della Sezione sesta.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, depositando la documentazione attestante l'integrale pagamento di quanto dovuto ai sensi della disciplina della c.d. rottamazione delle cartelle. In ragione di tale sopravvenuta adesione alla definizione agevolata, la causa è stata ritenuta estinta.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione
L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento integrale del dovuto integrano una causa estintiva del giudizio pendente.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225
La disciplina della rottamazione delle cartelle è stata considerata idonea a determinare l'estinzione del giudizio una volta provato l'adempimento integrale.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, accompagnata dalla prova dell'integrale pagamento, determina l'estinzione del giudizio pendente.
- Quando la lite si estingue per effetto di una causa sopravvenuta riconducibile alla definizione agevolata, le spese di legittimità possono essere compensate tra le parti.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non ricorre automaticamente il presupposto per l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →