Cassazione Penale, Sentenza n. 35917/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 12/06/2025 che aveva riconosciuto la continuazione tra reati e rideterminato la pena complessiva; il Procuratore denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 665, comma 4 c.p.p., sostenendo che il GIP aveva ritenuto di essere il giudice dell'esecuzione in forza di una sentenza ritenuta irrevocabile (23/02/2023), ma tale sentenza era stata successivamente riformata dalla Corte d'appello (16/02/2024) con modifica sostanziale (riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della pena), sicché il GIP era funzionalmente incompetente a decidere sull'esecuzione.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. È stato affermato che la modifica in appello che incide sul riconoscimento delle circostanze (comparazione tra circostanze) costituisce riforma sostanziale e sposta la competenza "in executivis" al giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2 c.p.p. L'ordinanza del GIP è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, quale giudice competente per l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Ricorso per cassazione per violazione di legge; usato come motivo procedurale per censurare la competenza funzionale erroneamente esercitata dal GIP
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che, quando la sentenza di secondo grado ha operato una riforma sostanziale (es. modificando il confronto tra circostanze o riconoscendo attenuanti), la competenza per l'esecuzione si sposta al giudice di secondo grado (competenza "in executivis")
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina della competenza per l'esecuzione; interpretato alla luce della giurisprudenza come parte del quadro normativo che rende inderogabile la regola sulla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e inderogabile: la sua violazione determina nullità rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato del procedimento.
- Se la sentenza di appello riforma sostanzialmente il giudizio sulle circostanze (es. riconoscimento delle attenuanti generiche o modifica comparativa delle circostanze), la competenza per l'esecuzione si trasferisce al giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 665 c.p.p.
- Gli atti emessi da un giudice dell'esecuzione che era funzionalmente incompetente sono annullabili; la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
- La questione di competenza funzionale può essere dedotta anche tramite ricorso per cassazione e deve essere valutata alla luce della concreta portata della decisione di grado successivo (se la modifica è meramente formale o sostanziale).
- In situazioni analoghe occorre verificare se la decisione di appello ha inciso sul trattamento sanzionatorio mediante riconoscimento o modifica delle circostanze: se sì, il giudice competente per l'esecuzione è il giudice del grado di appello.
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