Cassazione Penale, Sentenza n. 00873/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per tardività la sentenza del Tribunale di Milano del 16 aprile 2025, sostenendo violazione di norme processuali e vizio di motivazione perché il termine di impugnazione avrebbe dovuto decorrere dalla notifica della sentenza tradotta in lingua a lui comprensibile, e non dalla data di pronuncia/deposito dei motivi.
La decisione
Il ricorso è stato giudicato infondato e rigettato. La Corte ha accertato che la sentenza è stata pronunciata il 16 aprile 2025 e i motivi depositati il 28 aprile 2025; il termine ultimo per proporre appello era il 31 maggio 2025, mentre l'atto di appello è stato depositato il 4 giugno 2025, risultando quindi tardivo. Non si è potuto applicare l'aumento di 15 giorni dell'art. 585, comma 1-bis, perché mancava il requisito di legge (si trattava di imputato giudicato in presenza). L'omessa traduzione integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), ma tale nullità non era stata eccepita dall'imputato nei termini; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 544 cod. proc. pen., comma 2
Fissazione dei termini per il deposito dei motivi della sentenza di primo grado; il deposito dei motivi determina il computo del termine di impugnazione.
art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis
Prevede un aumento di 15 giorni per le impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022, ma tale aumento si applica solo se sussiste il requisito normativo previsto (qui non applicabile trattandosi di imputato giudicato in presenza).
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
L'omessa traduzione della sentenza nei confronti di imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio; se eccepita tempestivamente comporta annullamento della sentenza-documento e restituzione degli atti per la traduzione.
Individua i termini e le modalità per la rilevazione delle nullità; la nullità per omessa traduzione deve essere dedotta o rilevata nei termini previsti.
Disciplina la liquidazione delle spese di giudizio; qui comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye, Rv. 288798–01)
Conferma che l'omessa traduzione della sentenza per imputato alloglotto è nullità generale a regime intermedio che, se eccepita tempestivamente, determina l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice di primo grado per la traduzione.
Massime di principio
- Il termine per proporre appello decorre dalla pronuncia e dal deposito dei motivi secondo l'art. 544 c.p.p.; non si può generalmente far decorrere il termine dalla notifica della traduzione se non se viene tempestivamente eccepita la nullità per omessa traduzione.
- L'omessa traduzione della sentenza per un imputato che non comprende l'italiano costituisce una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) ) che deve essere eccepita con l'atto di impugnazione o nei termini di cui all'art. 180, altrimenti perde efficacia.
- Se si contesta la mancanza di traduzione, va sollevata immediatamente: una volta non dedotta nei termini, non sospende il decorso dei termini di impugnazione e non evita la dichiarazione di inammissibilità per tardività.
- L'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, non si applica automaticamente: va verificato il presupposto normativo (ad es. condizioni connesse alla presenza/assenza dell'imputato) prima di calcolare i termini.
- In casi di imputati alloglotti è prudente chiedere espressamente la traduzione della sentenza e, in caso di omissione, eccepire subito la nullità e valutare l'impugnazione nei termini utili calcolati secondo le norme processuali vigenti.
- Per evitare rischi di decadenza, chi impugna deve calcolare i termini dallo svolgimento degli atti processuali rilevanti (pronuncia e deposito dei motivi) e non fare affidamento sulla sola notifica della traduzione, salvo aver sollevato tempestivamente la nullità.
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