Cassazione Penale, Sentenza n. 18803/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47-ter Ord. pen. e 16-nonies l. 15 marzo 1991, n. 82. La difesa denunciava violazione dell'art. 16-nonies e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe trascurato il parere favorevole dell'Equipe e della Procura Nazionale Antimafia e si sarebbe indebitamente basato su una nota del Servizio Centrale di Protezione e su voci non circostanziate da parte di altri detenuti; altresì non avrebbe adeguatamente valutato la consistente collaborazione con la giustizia, i permessi premio già concessi e la progressiva rieducazione del ricorrente (ravvedimento). Il ricorso alla Cassazione contestava dunque la logica e la completezza della motivazione in relazione alla valutazione del requisito del "ravvedimento" e alla gradualità dei benefici penitenziari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: ha rilevato contraddizioni e carenze motivazionali nell'ordinanza impugnata. In particolare, il provvedimento aveva inizialmente rilevato elementi positivi (collaborazione dal 2016, protezione, contributo dichiarativo rilevante, relazione di sintesi favorevole, fruizione regolare di permessi premio) ma poi aveva negato la misura sulla base di "recenti intemperanze" non descritte né adeguatamente approfondite, e su una comunicazione del Servizio Centrale di Protezione e su denunce generiche di altri detenuti prive di specificazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza (dispositivo indica il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma; nel corpo del provvedimento compare anche un riferimento a Reggio Calabria), ordinando inoltre l'oscuramento relativo alle condizioni di salute del condannato. Dunque la decisione di merito viene cassata e il Tribunale dovrà riformulare il provvedimento motivando coerentemente e valutando compiutamente il ravvedimento e la gradualità dei benefici.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina le misure alternative alla detenzione; utilizzata come fondamento per la richiesta di detenzione domiciliare e valutata insieme all'art. 16-nonies per la concessione del beneficio. La Corte richiede valutazione coerente degli elementi di rieducazione e della sperimentazione extramuraria (permessi premio) ai fini dell'applicazione della norma.
art. 16-nonies, legge 15 marzo 1991, n. 82 (protezione dei collaboratori di giustizia)
Il requisito del "ravvedimento" richiamato dall'art. 16-nonies, comma 4, deve essere valutato sull'insieme della condotta del collaboratore (rapporti familiari, rapporti con il personale giudiziario, attività lavorativa o di studio, fruizione di permessi), non limitandosi a riconoscimento formale del proprio errore. Per i collaboratori vale il principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari; tuttavia le motivazioni che negano il beneficio devono essere specifiche e non basate su elementi generici o non circostanziati.
art. 52, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.
Richiamo formale alla protezione dei dati personali nel provvedimento: indicazione di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La valutazione del "ravvedimento" per la concessione di misure alternative va effettuata sul complesso della condotta trattamentale (rapporti familiari, lavoro/studio, rapporti con il personale giudiziario, fruizione di permessi) e non su singoli atti isolati.
- Il principio di gradualità dei benefici penitenziari impone che la progressiva sperimentazione extramuraria (permessi premio) sia considerata indice rilevante di adattamento e ravvedimento, e non possa essere neutralizzata senza motivazioni specifiche.
- Il diniego di una misura alternativa non può fondarsi su segnalazioni generiche, voci o note non circostanziate: il giudice deve indicare e valutare con precisione gli episodi ("intemperanze") rilevati e le loro fonti probatorie.
- Quando vi siano contraddizioni interne nella motivazione (elementi positivi riconosciuti e poi decisione negativa basata su ragioni non spiegate), la decisione è vulnerabile e può essere annullata dalla Cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
- Le autorità che esprimono pareri (Equipe dell'istituto, Procura, Servizio di protezione) devono essere ponderate nella loro rilevanza e la loro valutazione deve emergere chiaramente nella motivazione del provvedimento di rigetto; il giudice non può sostituire un parere motivato con riferimenti vaghi a fonti non deputate a valutare la rieducazione.
- In situazioni che coinvolgono collaboratori di giustizia e programmi di protezione, il giudice deve bilanciare la tutela del nucleo protetto e il rischio di divulgazione della località con il principio di rieducazione del condannato, esprimendo motivazioni dettagliate se ritiene che elementi di rischio ostino alla misura alternativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18644/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18645/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18647/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18649/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →