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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16394/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) manifesta illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria, sostenendo che si trattava di una richiesta di restituzione di un prestito per un investimento in trading online (23.000 euro prestati, promessa restituzione 40.000), non di usura o estorsione, e che la persona offesa non gli aveva attribuito minacce dirette; (2) illogicità nell'estendere al Nicolamarino la circostanza aggravante del "metodo mafioso", poiché l'attribuzione si fonderebbe solo sulla percezione delle vittime e su una minaccia generica (es. di far saltare il negozio dello zio), senza elementi concreti e nonostante episodi in cui il Nicolamarino avrebbe tentato di allontanare il coindagato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua, rispondendo alle doglianze difensive e valorizzando conversazioni intercettate e dichiarazioni della parte offesa, dalle quali emergerebbe che Nicolamarino e Loconte avrebbero gravemente minacciato Tursi per ottenere la restituzione di 40.000 euro, che i fratelli Pesce erano coinvolti nel prestito usurario e che le modalità minacciose evocano il "metodo mafioso". La Corte ha ricordato che in sede di legittimità sul tema delle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della logica e del rispetto delle norme, non alla revisione del merito probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiama il concetto di "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto per la misura cautelare; la Corte osserva che la loro insussistenza è valutabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    riguarda le esigenze cautelari (in particolare esigenze di prevenzione); la Corte afferma che anche tali esigenze non sono sindacabili nel merito, salvo vizi motivazionali evidenti

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    limita il controllo della Corte di legittimità: non è consentita una diversa lettura dei dati processuali né una rivalutazione del merito probatorio, ma solo la verifica di eventuale manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    autorizza la condanna alle spese del procedimento e, in caso di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; la Corte lo applica condannando il ricorrente a euro 3.000

  • Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000 (Audino)

    giurisprudenza di riferimento che delimita il sindacato di legittimità sulle misure cautelari, ribadendo i limiti del controllo sulle valutazioni probatorie

  • Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019 (Mazzelli) e altre pronunce citate

    giurisprudenza consolidata che esclude la possibilità in Cassazione di sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle prove, configurando come inammissibili censure che propongono una diversa valutazione dei fatti

Massime di principio

  • In impugnazioni contro ordinanze cautelari la Corte di Cassazione verifica solo la congruità logica della motivazione e il rispetto delle norme: non riconsidera il merito probatorio né fa una nuova valutazione delle prove.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare specifici vizi di legge o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non basta prospettare una diversa ricostruzione plausibile dei fatti.
  • L'attribuzione della circostanza aggravante del "metodo mafioso" può fondarsi su elementi quali minacce evocative di modalità mafiose, collegamenti con soggetti noti e percezione delle vittime; la presenza di tali elementi nelle intercettazioni o nelle dichiarazioni può essere ritenuta sufficiente dal giudice di merito se motivata.
  • Le doglianze già esaminate e respinte dal giudice del riesame, se riproposte senza mostrare vizi formali o logici della motivazione, sono difficilmente ammissibili in Cassazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende, specialmente se vi sono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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