Cassazione Penale, Ordinanza n. 24978/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alle ulteriori statuizioni conseguenti all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, contestando in sostanza l'attendibilità della persona offesa e la tenuta del riconoscimento fotografico. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era priva di specificità, perché riproduttiva di profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta; in particolare, è stata richiamata l'attendibilità della persona offesa, la credibilità del suo narrato corroborato da un teste, la certezza dell'individuazione fotografica compiuta da entrambi, nonché l'irrilevanza delle incongruenze evidenziate dalla difesa e l'assenza di verosimili suggestioni nella fase di riconoscimento.
Norme richiamate
È il reato oggetto di contestazione e di conferma della responsabilità; la Corte non rivede il merito quando la motivazione di appello è logica e completa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza che investe l'attendibilità della persona offesa e la valutazione del riconoscimento è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione dei giudici di merito congrua, logica e supportata da elementi corroboranti.
- Le incongruenze evidenziate dalla difesa non impongono la cassazione della sentenza quando il giudice di merito le abbia già esaminate e spiegato la loro irrilevanza, in assenza di illogicità manifeste o vizi di motivazione decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →