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Ordinanza

Ordinanza n. 5023/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03823/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 03823/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 03823/2025. Nel corso del giudizio di appello entrambe le parti hanno depositato un atto di transazione sottoscritto il 22 dicembre 2025, il cui articolo 6, comma 3, prevede la rinuncia al giudizio di impugnazione delle sentenze del TAR Lazio n. 03823/2025 e n. 03822/2025, con integrale compensazione delle spese. È stato inoltre depositato un decreto ministeriale del 20 maggio 2026, adottato per dare esecuzione all'accordo, nel quale l'Amministrazione ha dichiarato di avere composto bonariamente le controversie senza riconoscimento né acquiescenza, al solo fine di adeguarsi al provvisorio effetto conformativo delle sentenze. La difesa erariale ha tuttavia chiesto la spedizione della causa in decisione, sostenendo che, in conseguenza della transazione, sarebbe cessata la materia del contendere. Il Collegio ha rilevato una possibile contraddittorietà tra l'accordo transattivo, il decreto ministeriale e la posizione processuale del Ministero, nonché la possibile improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse. La questione è stata sollevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., con prospettata conseguenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello. Ha rilevato la necessità di acquisire e valutare le prese di posizione delle parti sulla contraddizione relativa all'interesse a coltivare il giudizio e sulla possibile improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell'accordo transattivo. Il Collegio ha disposto gli incombenti indicati in motivazione e ha fissato una nuova udienza pubblica per il 15 ottobre 2026, consentendo alle parti di interloquire mediante le memorie previste dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Non è stata dichiarata né la cessazione della materia del contendere né l'improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Consente alle parti di depositare memorie in vista dell'udienza pubblica fissata per esaminare le questioni processuali rilevate dal Collegio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, prima di decidere su una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti; la norma è stata richiamata per prospettare d'ufficio la possibile improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio di appello interviene un accordo transattivo che prevede la rinuncia all'impugnazione, il giudice deve verificare in concreto se persistano l'interesse alla decisione e i presupposti per dichiarare l'improcedibilità del ricorso di primo grado, senza poter desumere automaticamente l'esito processuale dalla sola esistenza della transazione.
  • La transazione, gli atti amministrativi adottati per darvi esecuzione e le dichiarazioni processuali dell'Amministrazione devono essere valutati congiuntamente; eventuali contraddizioni sulla volontà di coltivare il giudizio impongono il previo interpello delle parti.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e l'eventuale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, il giudice d'appello deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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