Cassazione Penale, Sentenza n. 7609/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Treviso (13/05/2021) che aveva respinto l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP (15/03/2021) con cui era stata negata la misura di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del presunto profitto derivante da fatture per operazioni inesistenti emesse da Conalfa Servizi S.r.l. L'accusa deduceva che Conalfa, di cui l'imputato era stato amministratore, aveva emesso fatture per prestazioni (indicate come appalti o consulenze) che in realtà erano fornitura di manodopera realizzata da altre società non autorizzate ai sensi del d.lgs. 276/2003; le fatture sarebbero dunque inesistenti sia oggettivamente (prestazioni non corrispondenti alla descrizione) sia soggettivamente (il soggetto emittente non era il reale prestatore), con lo scopo di ridurre l'imponibile e favorire l'evasione IVA e delle imposte.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame che aveva escluso l'inesistenza oggettiva e soggettiva ritenendo che le prestazioni fossero effettivamente eseguite e che la Conalfa avesse svolto attività di intermediazione. La Corte ha affermato che la qualificazione tra appalto e fornitura di manodopera è rilevante e che la fatturazione soggettivamente falsa è comunque idonea a integrare il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Treviso per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
La norma punisce l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti finalizzato all'evasione fiscale; la Corte conferma che il reato può configurarsi anche in caso di inesistenza soggettiva (fatturazione indicante un prestatore diverso dal reale erogatore della prestazione).
d.lgs. n. 276 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a) e b)
art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 276/2003
Riguarda le autorizzazioni e i limiti per lo svolgimento di attività di intermediazione e somministrazione di lavoro; nel caso rilevato, la mancanza delle autorizzazioni è elemento fattuale rilevante per valutare l'illiceità dell'operazione di fornitura di manodopera.
d.lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 1
art. 18, comma 1, d.lgs. 276/2003
Norma richiamata nelle imputazioni relative a intermediazione non autorizzata; la sua violazione contribuisce a delineare il quadro della prestazione irregolare.
Cass., Sez. L, n. 15292 del 2018
Cass., Sez. L, n. 15292/2018
Richiamata per affermare che appalto di servizi e fornitura di manodopera sono tipologie contrattuali diverse e la loro corretta qualificazione ha conseguenze penali e fiscali.
Cass., Sez. 3, n. 27866 del 05/06/2015 (Rovere)
Cass., Sez. 3, n. 27866/2015, Rovere
Giurisprudenza richiamata per i criteri di valutazione della natura delle prestazioni e delle conseguenze in caso di illecito.
Cass., Sez. 3, n. 25540 del 20/03/2013 (De Momi)
Cass., Sez. 3, n. 25540/2013, De Momi
Indica che il pagamento dei lavoratori non esclude la fattispecie di emissione di documenti per operazioni inesistenti e che la mancata conoscenza dei lavoratori circa l'interposizione è elemento rilevante per l'inesistenza soggettiva.
Cass., Sez. 3, n. 24307 del 19/01/2017 (Cortella)
Cass., Sez. 3, n. 24307/2017, Cortella
Conferma che la fatturazione soggettivamente falsa integra il reato tributario se consente l'evasione fiscale da parte di terzi.
Cass., Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019 (Bracco)
Cass., Sez. 3, n. 10916/2019, Bracco
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio per cui la falsità soggettiva delle fatture è sufficiente per la configurazione del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000.
Massime di principio
- La differenza tra appalto di servizi e mera fornitura di manodopera è rilevante ai fini della qualificazione fiscale e penale: va valutata con attenzione la reale natura dell'operazione, non la sola dicitura della fattura.
- La fatturazione soggettivamente falsa (indicare un prestatore diverso dal reale erogatore) può integrare il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, anche se la prestazione materiale è stata effettivamente eseguita.
- La circostanza che i lavoratori non abbiano avuto contatti con la presunta società intermediaria è un elemento probatorio a favore dell'inesistenza soggettiva e non può essere ignorata nella valutazione del fumus per il sequestro.
- Per disporre il sequestro preventivo del profitto di reato in materie tributarie occorre una motivazione coerente e confrontata con la giurisprudenza, che dimostri il nesso tra la fatturazione fittizia e l'effettiva diminuzione dell'imponibile o meccanismi di restituzione delle somme.
- Nei casi di complessi schemi societari e di interposizione, l'assenza di elementi come sistemi di retrocessione non esclude automaticamente la configurabilità del reato; è necessaria un'analisi complessiva dei flussi economici e dei rapporti contrattuali.
- In sede difensiva, va puntualmente contestata ogni contraddizione o insufficienza motivazionale che sorregga il diniego di misure cautelari patrimoniali, poiché la cassazione può annullare per vizio di motivazione e rinviare per nuovo esame.
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