Cassazione Penale, Sentenza n. 40753/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del GIP che aveva applicato a Maria Grazia Scuderi la pena di 2 anni e 8 mesi per plurimi reati di bancarotta impropria (art. 223 L.F., capi 1, 3 e 4) e per bancarotta impropria di cui al comma 2 (capo 2). La difesa deduceva vizi di violazione di legge e motivazione riferendosi all'art. 111, comma 6 Cost. e agli artt. 219, comma 1 e 2, n. 1, R.D. n. 267/1942 (L.F.), sostenendo che la c.d. continuazione fallimentare debba essere interpretata come disciplina del concorso di reati (speciale continuazione) e non come aggravante assoggettabile al bilanciamento con le attenuanti, e che la pena fosse incongrua/non conforme al diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i limiti di sindacabilità della pena concordata in patteggiamento (art. 444 c.p.p. e art. 448, comma 2-bis), precisando che il ricorso in questa materia è ammesso solo per specifici motivi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena). Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 219, comma 2, n. 1 L.F. va considerato formalmente come una circostanza aggravante che unifica quoad poenam plurimi fatti autonomi di bancarotta e, quindi, è assoggettata al bilanciamento con le attenuanti. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in Cassazione una censura generica di incongruità della pena senza motivi specifici e ha escluso l'illegalità della pena applicata, poiché la sanzione rientra nel sistema sanzionatorio previsto e non supera i limiti astrattamente previsti. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza di patteggiamento è frutto di un negozio processuale e la sua sindacabilità in Cassazione è limitata ai motivi stabiliti dalla legge.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, prevedendo che molte censure siano precluse salvo quelle espressamente indicate.
art. 219, comma 1 e 2, n. 1, R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare)
La Corte interpreta la previsione come una circostanza aggravante formale che unifica quoad poenam plurimi fatti autonomi di bancarotta nell'ambito dello stesso dissesto, consentendo il bilanciamento con le attenuanti.
art. 223, comma 1 e comma 2, R.D. n. 267/1942 (bancarotta impropria)
Le fattispecie contestate sono riconducibili alla bancarotta impropria; la giurisprudenza ritiene applicabile anche ad esse il regime sanzionatorio comprensivo dell'aggravante di pluralità di fatti di cui all'art. 219, c.2, n.1.
art. 27 Cost.
Richiamato come criterio generale delle finalità della pena (proporzionalità, rieducazione) da tenere in considerazione nella determinazione della pena, anche nel patteggiamento.
Identifica i parametri (personalità dell'imputato, gravità del fatto ecc.) che devono guidare la determinazione della pena e che rendono sindacabile la congruità solo se specificamente contestata con elementi concreti.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato dalla difesa per contestare vizi di motivazione e diritto; la Corte ricorda i limiti della sindacabilità nei casi di patteggiamento.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è un negozio processuale la cui sindacabilità in Cassazione è limitata: sono ammissibili solo precise censure previste dalla legge (espressione della volontà, correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena).
- La 'continuazione fallimentare' prevista dall'art. 219, comma 2, n.1 L.F. va considerata formalmente come circostanza aggravante che unifica quoad poenam plurimi reati autonomi di bancarotta e pertanto è assoggettabile al bilanciamento con le attenuanti.
- Una censura generica sull'«incongruità» della pena pattuita non è sufficiente in Cassazione: occorrono motivi specifici e parametri concreti (art. 27 Cost., art. 133 c.p.) per far valere l'errore.
- La pena è illegale solo se, per specie o quantità, esce dal sistema sanzionatorio previsto dalla legge; errori argomentativi nel percorso motivazionale non rendono di per sé la pena illegale se il risultato rientra nella cornice legale.
- In caso di patteggiamento l'apprezzamento sulla congruità della pena riguarda il risultato finale della determinazione, non i singoli passaggi computistici; questo riduce l'ambito di sindacabilità delle critiche formali.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica (es. se una fattispecie sia continuazione o aggravante), è necessario richiamare espressi e seri precedenti o motivi per opporsi all'interpretazione consolidate dalla Corte di Cassazione.
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