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Ordinanza

Ordinanza n. 9339/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro adottato dalla Prefettura di Latina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del 2 febbraio 2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Latina ha revocato il nulla osta al lavoro precedentemente concesso in suo favore, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura costituiti in giudizio hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio - Roma, sostenendo che la controversia dovesse essere trattata dalla Sezione distaccata del TAR con sede a Latina, in quanto l’atto impugnato è stato adottato dalla Prefettura di Latina.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Rilevata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’Avvocatura dello Stato, ha disposto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per il Lazio, affinché assuma le determinazioni di competenza in ordine all’individuazione del giudice competente, avuto riguardo alla possibile competenza della Sezione distaccata di Latina.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 47 co. 2 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per trasmettere il giudizio al Presidente del TAR ai fini delle determinazioni sulla competenza, senza definire nel merito l’eccezione di incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo adito rileva una questione di competenza territoriale che richiede le determinazioni dell’organo competente del medesimo tribunale, deve trasmettere il giudizio al Presidente del TAR ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., senza pronunciarsi anticipatamente sul merito della domanda principale.
  • L’impugnazione di un provvedimento adottato da una prefettura può porre una questione di competenza territoriale a favore della sezione distaccata del TAR individuata in relazione alla sede dell’autorità emanante; la questione deve essere definita secondo il procedimento previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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