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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18348/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giangreco chiedeva la restituzione di euro 13.100,00 sequestrati con decreto dell'8/02/2022. Il Pubblico Ministero espresso parere negativo; il GIP, ritenendo il sequestro di natura preventiva, respingeva l'istanza (provvedimento del 23/02/2022) e poi con ordinanza del 06/05/2022 dichiarava inammissibile l'opposizione. La difesa impugnava sostenendo la contraddittorietà sulla qualificazione del sequestro (preventivo vs probatorio) e la violazione dell'art. 263 c.p.p. per la mancata osservanza della procedura prevista per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio (ossia il ruolo del PM e la necessità del decreto motivato). In cassazione si eccepiva altresì l'incompetenza funzionale e la nullità del provvedimento emesso dal GIP quando abbia deciso de plano su istanza destinata al PM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo principale (secondo motivo) ritenendolo fondato: ha qualificato la vicenda alla stregua dell'orientamento secondo cui l'ordinanza del GIP, emessa in violazione della procedura prevista dall'art. 263 c.p.p. (in materia di sequestro probatorio), è affetta da nullità per incompetenza funzionale. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per il proseguimento del procedimento secondo competenza.

Norme richiamate

  • art. 263 cod. proc. pen.

    commi 4 e 5: disciplina della restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio; il Pubblico ministero deve provvedere con decreto motivato

    Quando il sequestro è qualificato come probatorio, la procedura di restituzione deve seguire l'art. 263: l'istanza va trattata dal Pubblico ministero (con decreto motivato) e non può essere sostituita da un semplice parere, sicché un provvedimento del GIP adottato de plano in violazione di tale procedura è affetto da nullità per incompetenza funzionale.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa quale titolo dell'impugnazione al Tribunale in funzione di giudice del riesame

    Usato dalla difesa per qualificare l'impugnazione avverso provvedimenti cautelari; nel contesto la qualificazione del rimedio non ha prevalso sulla nullità procedurale derivante dalla violazione dell'art. 263.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    menzionato nella giurisprudenza sul tema della qualificazione dell'appello cautelare come opposizione

    Rilevato nella discussione circa la possibile assimilazione di un appello cautelare a una opposizione al parere negativo del PM; la Corte tuttavia aderisce all'orientamento che non consente di sanare con la conversione irregolarità di competenza e difetto di contraddittorio.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    richiamato in tema di nullità assolute (lett. a))

    La nullità per incompetenza funzionale e per violazione delle garanzie di contraddittorio è rilevabile d'ufficio e configura nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a).

Massime di principio

  • Se il sequestro ha natura probatoria, la procedura di restituzione delle cose sequestrate deve seguire l'art. 263 c.p.p.: l'istanza va trattata dal Pubblico ministero con decreto motivato; il mancato rispetto di questa procedura determina nullità del provvedimento adottato da organo incompetente.
  • Un parere negativo del PM non può essere trasformato in un provvedimento decisorio del GIP senza rispettare la competenza e il contraddittorio: il provvedimento del GIP adottato de plano in tali casi è affetto da nullità per incompetenza funzionale.
  • La conversione o riclassificazione dell'impugnazione (es. da appello a opposizione) non sana vizi di competenza o di mancato contraddittorio; in presenza di tali vizi la Corte dispone l'annullamento e la trasmissione degli atti all'autorità competente (PM).
  • In situazioni analoghe la difesa deve contestare tempestivamente la qualificazione del sequestro (preventivo vs probatorio) e invocare la normativa sugli accertamenti procedurali (art. 263) chiedendo l'annullamento e la rimessione degli atti al PM quando la procedura corretta non sia stata osservata.
  • Le nullità che incidono sulla ripartizione delle competenze (incompetenza funzionale) e sul diritto di difesa sono rilevabili d'ufficio e giustificano l'annullamento del provvedimento impugnato.

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