Cassazione Penale, Ordinanza n. 37125/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato, condannato in appello per una rapina aggravata commessa il 13 luglio 2023. La Corte di appello aveva riformato solo parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo una delle aggravanti contestate e rideterminando la pena, ma confermando la responsabilità penale per il reato di rapina aggravata. In cassazione il difensore deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, ritenuta necessaria per la complessità della causa e per asserito difetto di assistenza; 2) vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato come autore del fatto, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo erroneo tratti somatici, abbigliamento e luoghi frequentati, in contrasto con le risultanze probatorie; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di impronte papillari e all'esito inconcludente del DNA, ritenuti decisivi a discarico; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, perché, esclusa una aggravante, la pena non sarebbe stata rideterminata in senso più favorevole.
La decisione
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Ritiene manifestamente infondato il primo motivo, perché non sussistevano i presupposti processuali per il differimento dell'udienza e non vi era stato alcun difetto di assistenza dell'imputato, anche perché il difensore aveva comunque rassegnato le conclusioni e il procedimento non presentava profili di particolare complessità. Ritiene manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, poiché essi miravano sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità; la motivazione della Corte di appello è giudicata congrua e immune da vizi, avendo spiegato le ragioni dell'identificazione dell'imputato e valutato anche l'assenza di impronte e di DNA utile. È parimenti infondato il quarto motivo, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e la motivazione sulla pena è ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato nel capo di imputazione e nella decisione di merito come aggravante contestata nel reato di rapina.
art. 628, commi 1, 3, n. 3-bis e 4, c.p.
Norma incriminatrice della rapina aggravata per la quale è stata affermata la responsabilità penale; una delle aggravanti è stata esclusa in appello e ciò ha inciso solo sulla pena.
art. 628, comma 3, n. 3-quater, c.p.
Aggravante esclusa dalla Corte di appello con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), c.p.p.
Norma richiamata per i motivi di ricorso per cassazione dedotti in punto di violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura relativa al preteso difetto di assistenza e al rigetto del rinvio dell'udienza.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie del giusto processo e al diniego di rinvio dell'udienza.
Indicata come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
Indicata come parametro dei criteri di commisurazione della pena e della valutazione degli elementi rilevanti per il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito contestare la motivazione della sentenza di merito limitandosi a prospettare una diversa lettura delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti probatorie; la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito esplicita in modo congruo e non illogico gli elementi che sorreggono l'identificazione dell'imputato e la conferma della responsabilità, anche se permangono dati neutri o non decisivi come l'assenza di impronte o di profili utili di DNA.
- Il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza non integra violazione processuale se non ricorrono i presupposti previsti dalla legge e non si determina un effettivo difetto di assistenza difensiva, specie quando il difensore ha comunque svolto le proprie conclusioni.
- La graduazione della pena e la valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; l'adeguamento della pena dopo l'esclusione di una aggravante non impone automaticamente ulteriori riduzioni se la motivazione sul punto è congrua.
- Quando il ricorso è fondato su censure manifestamente infondate, il giudizio di legittimità si conclude con declaratoria di inammissibilità e condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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