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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07867/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, non emergendo dall'ordinanza una riforma della statuizione sostanziale, ma solo il rigetto in rito dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 9 aprile 2024, deduceva violazioni di legge e vizi motivazionali. Le doglianze riguardavano, in particolare, la mancata sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria e la disciplina della fascia oraria di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano privi di concreta specificità e, inoltre, investivano valutazioni rientranti nella discrezionalità del giudice di merito in materia di pene sostitutive, discrezionalità che, se adeguatamente motivata e non arbitraria o manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi e per l'improponibilità in cassazione di censure dirette a riesaminare valutazioni discrezionali del giudice di merito, in assenza di arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o non correlate alle ragioni decisorie integra inammissibilità.
  • Le scelte del giudice di merito in tema di pene sostitutive rientrano nella sua discrezionalità legale e non sono sindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione sufficiente e non siano frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione del merito, senza evidenziare errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti, non sono ammissibili nel giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi escluse dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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