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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21780/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito di merito già sfavorevole all'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. L'unico motivo dedotto mirava, in sostanza, a ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte di cassazione rileva però che la censura era reiterativa di quanto già esaminato e disatteso in appello, e quindi non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva già escluso la particolare tenuità valorizzando le modalità del fatto e la personalità dell'imputato, qualificato come pluripregiudicato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza delle modalità concrete della condotta e della personalità dell'agente; la censura che si limiti a riproporre questioni già vagliate e disattese non è scrutinabile in cassazione.

  • art. 385 c.p.

    Il provvedimento conferma una condanna per il delitto di evasione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo una questione di merito già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di appello.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può fondarsi sulle concrete modalità della condotta e sulla personalità dell'imputato, ove tali elementi rendano il fatto non meritevole di non punibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni attinenti alla deduzione del motivo, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue al provvedimento di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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