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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34724/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'equiparazione del trattamento stipendiale e l'inquadramento economico nell'Area III F1 in conseguenza del superamento di un concorso interno (passaggio di area). Sosteneva che l'applicazione dell'art. 9 d.l. n.78/2010 (entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando ma prima dell'approvazione della graduatoria) lo aveva privato dell'adeguamento retributivo spettante e che la norma non avrebbe dovuto colpire il suo caso, trattandosi di una novazione oggettiva del rapporto di lavoro derivante da un concorso interno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 9, comma 21, d.l. n.78/2010 si applica anche alle progressioni verticali conseguite mediante concorsi interni che determinano la novazione oggettiva del rapporto di lavoro, neutralizzandone per gli anni 2011-2013 gli effetti economici. Ha inoltre respinto il rilievo basato sulle preleggi, chiarendo che la norma si applica in relazione al momento in cui il nuovo inquadramento viene "disposto" (ossia formalizzato). Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi in cassazione integralmente respinti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010

    "(…) Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"

    La norma neutralizza gli effetti economici delle progressioni di carriera e dei passaggi tra aree disposti negli anni 2011-2013; la Corte ha ritenuto la disposizione applicabile anche alle progressioni verticali conseguite mediante concorsi interni che comportano novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (richiamato dalla giurisprudenza)

    Interpretato dalla giurisprudenza come comprensivo non solo delle procedure di assunzione ex novo ma anche delle procedure concorsuali interne che comportano novazione oggettiva del rapporto (concorsi interni con passaggi di area).

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 (richiamato)

    Distinzione tra progressioni verticali (novazione oggettiva con inquadramento superiore) e progressioni orizzontali (omogenee nella stessa area/categoria).

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (richiamato)

    Sottolinea la natura dell'azione amministrativa nella disciplina delle progressioni interne e la distinzione tra atti autoritativi e scelte di gestione del datore di lavoro.

  • art. 11 delle Preleggi

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che al concorso dovessero applicarsi le norme in vigore all'inizio del procedimento; la Corte ha precisato che a essere regolata dalla normativa vigente al momento del bando è la procedura, mentre la norma sopravvenuta può incidere sulle 'disposizioni' del nuovo inquadramento se entrata in vigore prima della formalizzazione di quest'ultimo.

  • Cass. SS.UU. n. 26270/2016 (giurisprudenza)

    Ha chiarito che le "procedure concorsuali di assunzione" includono anche i concorsi interni che realizzano progressioni verticali con novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

  • Cass. Sez. L., n. 214/2018 (giurisprudenza)

    Precisa la distinzione tra progressioni orizzontali (non considerate procedure concorsuali ai sensi specifico) e progressioni verticali.

  • Cass. SS.UU. n. 7218/2020 (giurisprudenza)

    Conferma la differenziazione tra progressioni orizzontali e verticali ai fini dell'applicabilità delle disposizioni che regolano le procedure concorsuali.

  • Cass. Sez. L., n. 5594/1994 (giurisprudenza)

    Riferimento giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui la normativa vigente al tempo del bando regola la procedura, ma non necessariamente tutte le conseguenze sopravvenute relative al rapporto derivante dalla procedura.

Massime di principio

  • Le disposizioni che neutralizzano effetti economici di progressioni disposte in un periodo determinato (qui 2011-2013) si applicano anche alle progressioni verticali conseguite mediante concorsi interni che determinano novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
  • I concorsi interni che comportano passaggi di area con qualitativamente diverso inquadramento sono considerati procedure che realizzano una novazione oggettiva (non semplici progressioni orizzontali) e possono ricadere nella disciplina delle "procedure concorsuali di assunzione" ai fini dell'applicazione di norme sopravvenute.
  • La normativa da considerare per la validità della procedura è quella vigente all'inizio del procedimento (bando), ma norme sopravvenute possono incidere sugli effetti concreti quando si riferiscano al momento in cui il nuovo inquadramento viene effettivamente "disposto" o formalizzato.
  • Le progressioni orizzontali (miglioramenti meramente retributivi o qualifiche nella stessa area) vanno distinte dalle progressioni verticali e normalmente non rientrano nella medesima disciplina delle "procedure concorsuali di assunzione".
  • In casi simili è essenziale verificare tre date: data di pubblicazione del bando, data di entrata in vigore della norma sopravvenuta, e data di formalizzazione del nuovo inquadramento/contratto; la sovrapposizione di queste determinanti sarà decisiva per l'esito.
  • Prassi consigliata: documentare la data di stipula del contratto e della formalizzazione dell'inquadramento, valutare l'esatto contenuto normativo della disposizione sopravvenuta e considerare la giurisprudenza consolidata che amplia l'ambito delle "procedure concorsuali" anche ai concorsi interni con novazione.

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