Cassazione Civile, Sentenza n. 34725/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Corbani era stato assunto il 21/11/2016 con contratto a tempo indeterminato e periodo di prova di sei mesi; il 13/04/2017 riceveva la lettera di recesso per mancato superamento del periodo di prova. Impugnata la cessazione, il Tribunale di Firenze e poi la Corte d'appello hanno rigettato le sue domande. In cassazione il ricorrente deduce tre censure: (1) la durata del periodo di prova sarebbe risultata illegittima perché, secondo la contrattazione collettiva applicabile, il periodo massimo sarebbe stato di due mesi e non sei; (2) la corte territoriale non avrebbe valutato correttamente le testimonianze e avrebbe omesso che non era stato affiancato da un tutor, che non gli erano state indicate le mansioni e non era stato predisposto un programma scritto durante la prova; (3) censura della decisione che lo ha condannato al pagamento delle spese e del contributo unificato raddoppiato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: (1) la questione relativa alla durata del periodo di prova era nuova in cassazione (non risultava sollevata nei precedenti gradi), sicché la censura è inammissibile per novità; in ogni caso la Corte richiama che la clausola individuale più sfavorevole rispetto alla contrattazione collettiva è sostituita di diritto dall'art. 2077 c.c., salvo che il datore provi che l'estensione sia a favore del lavoratore (onere probatorio dell'interessato datore); (2) la doglianza sulla valutazione delle testimonianze è inammissibile perché consiste in una richiesta di nuovo esame del fatto, non consentita in sede di legittimità; la corte d'appello aveva, peraltro, preso posizione sulle deposizioni; (3) la censura sulle spese è inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito e la declaratoria dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012) non è una sanzione ma un accertamento amministrativo e non è impugnabile in cassazione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente a rifondere le spese alla parte resistente liquidate in €4.000,00 per compenso e €200,00 per esborsi più accessori, e indicazione dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2077 c.c., comma 2
La clausola individuale che fissi un periodo di prova più lungo della contrattazione collettiva è considerata più sfavorevole al lavoratore e viene sostituita di diritto dalla disciplina collettiva, salvo che il datore dimostri che l'estensione sia concretamente a favore del lavoratore (onere probatorio a carico del datore).
art. 91 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza salvo diversa valutazione del giudice di merito; la decisione sulla compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non costituisce tipicamente motivo di cassazione quando la compensazione non è stata adottata.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1 quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012; comma 1 quater art. 13 d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di impugnazione integralmente rigettata, ha natura amministrativa (agevola l'accertamento amministrativo) e non costituisce una 'condanna' sul merito tra le parti; la relativa indicazione in sentenza non è direttamente sindacabile in cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami)
Cass. Sez. L, n. 9789/2020; Cass., Sez. 2, n. 2038/2019; Cass., Sez. 6-3, n. 11329/2019; Cass., Sez. L, n. 29424/2019; Cass., Sez. 6-3, n. 14515/2015
La Corte ha richiamato orientamenti consolidati: (i) sul punto che la clausola individuale più lunga è sostituita dalla contrattazione collettiva salvo prova contraria del datore; (ii) sul principio che in cassazione non possono essere sollevate questioni nuove né richiesto il riesame probatorio; (iii) sul potere discrezionale del giudice di merito in materia di compensazione delle spese; (iv) sulla natura amministrativa della declaratoria del raddoppio del contributo unificato e sulle relative implicazioni procedurali.
Massime di principio
- In cassazione non si possono proporre questioni nuove che non siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio: il ricorrente deve dimostrare che la questione è stata sollevata in appello o in primo grado e indicarne gli atti in cui ciò avvenne.
- La clausola contrattuale che fissi un periodo di prova più lungo rispetto alla contrattazione collettiva è inefficace se più sfavorevole al lavoratore; il datore che sostiene il contrario ha l'onere di provare che l'estensione è a vantaggio del lavoratore.
- La Corte di legittimità non effettua un nuovo giudizio di fatto: la valutazione delle testimonianze e delle prove di merito vincola la Cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione rilevabili nel giudizio di merito.
- La decisione sulla compensazione delle spese è discrezionale del giudice di merito e la mancata motivazione specifica sul punto non costituisce automaticamente motivo di cassazione.
- La declaratoria del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione è un accertamento di natura amministrativa; chi ritiene di non doverlo pagare può agire nelle sedi amministrative competenti.
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