Cassazione Civile, Ordinanza n. 13417/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Dopo la pronuncia di un'ordinanza di legittimità che aveva definito il precedente ricorso, alcuni eredi della parte originaria hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale sostenendo che, pur essendo stata disposta la condanna alle spese del giudizio di cassazione a loro favore, la Corte avesse omesso di liquidare anche le spese del procedimento instaurato ex art. 373 c.p.c. davanti al giudice della sentenza impugnata, nel quale essi avevano resistito costituendosi a mezzo del difensore. Una società assicuratrice, già parte resistente nel giudizio principale, ha a sua volta chiesto la correzione della medesima ordinanza deducendo che, benché la motivazione desse atto della soccombenza della controparte, nel dispositivo fosse mancata la condanna al pagamento delle spese in suo favore. Il primo ricorso non era stato notificato alle controparti; il secondo invece era stato notificato. La questione centrale riguardava se l'omessa liquidazione delle spese e la mancata riproduzione nel dispositivo di una statuizione sulle spese integrassero errori materiali correggibili e se la Corte potesse intervenire anche d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile, purché il contraddittorio fosse comunque instaurato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per correzione proposto dagli eredi, perché non notificato alle controparti del giudizio originario. Tuttavia, ha ritenuto che il contraddittorio fosse comunque sufficiente per consentire un intervento officioso, richiamando l'orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c. non impedisce la correzione d'ufficio delle statuizioni della Corte quando vi sia il contraddittorio e l'errore consista in una divergenza tra volontà giurisdizionale e sua espressione formale. Accertato che dagli atti risultava la partecipazione degli eredi anche al procedimento ex art. 373 c.p.c., la Corte ha corretto l'ordinanza integrandola con la liquidazione delle spese anche in loro favore, con distrazione al difensore. Ha inoltre accolto il ricorso della società assicuratrice, rilevando che l'ordinanza aveva menzionato in motivazione la soccombenza della controparte ma aveva omesso nel dispositivo la condanna alle spese a suo favore; anche per essa ha disposto la liquidazione delle spese nella stessa misura prevista per le altre parti vittoriose. È stata quindi disposta la correzione formale dell'ordinanza nei termini indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
"In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni"
La Corte ha affermato che il rimedio della correzione può essere esercitato anche d'ufficio dalla Cassazione, nonostante l'inammissibilità del ricorso, se il contraddittorio è instaurato e l'errore è materiale.
È il procedimento davanti al giudice della sentenza impugnata del quale si chiedeva la liquidazione delle spese, e la Corte ha ritenuto che la partecipazione delle parti a tale procedimento imponesse la relativa statuizione anche in sede di ordinanza di cassazione.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
È indicato come base per la fissazione della trattazione dei ricorsi in camera di consiglio.
art. 288, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per disporre che la Cancelleria annoti la correzione sull'originale del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per correzione di errore materiale è inammissibile se non è notificato alle controparti necessarie; tuttavia la Corte di cassazione può comunque correggere d'ufficio il proprio provvedimento quando il contraddittorio sia comunque realizzato in modo sufficiente e ricorrano i presupposti dell'errore materiale.
- L'errore materiale correggibile può consistere nell'omissione, nel dispositivo, di una statuizione sulle spese che risulti già giustificata dalla motivazione e dagli atti del processo, poiché la correzione mira a riallineare la forma esteriore del provvedimento alla volontà effettivamente espressa dal giudice.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la Corte può valorizzare quanto emerge dagli atti processuali e dalla documentazione acquisita, secondo il principio di acquisizione processuale, senza limitarsi alle sole allegazioni della parte che chiede la correzione.
- Se più parti hanno sostenuto analoga posizione processuale e hanno partecipato al medesimo subprocedimento, le spese possono essere liquidate in misura identica, in assenza di ragioni differenziatrici.
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