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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13641/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente la possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15/05/2024. Dal testo emerge che i motivi investivano: la configurabilità del reato, il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che le doglianze erano formulate in modo generico, come mero dissenso rispetto alla decisione impugnata, e inoltre riproponevano questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamato come causa di non punibilità la cui applicazione era stata negata nei gradi di merito; la Cassazione non entra nel merito, limitandosi a rilevare che la censura sul punto era generica e già disattesa.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità quando non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito.
  • Non sono ammissibili censure meramente riproduttive delle doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta dal giudice territoriale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulti che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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