Cassazione Civile, Ordinanza n. 15634/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva agito nei confronti della banca per ottenere il pagamento di compensi professionali relativi ad attività di assistenza legale svolta in alcuni giudizi civili. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una somma inferiore a quella richiesta e aveva altresì compensato le spese di lite. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il rapporto professionale fosse regolato da una convenzione specifica non considerata dal giudice di merito; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c., assumendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta illegittimamente valorizzando la sola contumacia della banca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la censura non indicava in modo specifico la produzione della convenzione, il momento processuale di deposito né i passaggi rilevanti del documento. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché la sola contumacia della controparte non integra di per sé "gravi ed eccezionali ragioni". Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato la banca al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidandole in euro 737,10 per compensi, e ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del primo motivo del ricorso, ACCOGLIMENTO del secondo e decisione della causa nel merito"
La proposta del relatore è stata formulata nel procedimento camerale semplificato previsto dalla norma.
"in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile 'ratione temporis') può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano 'gravi ed eccezionali ragioni'"
La compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare specificamente in motivazione; non basta richiamare la contumacia della controparte.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
"la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c."
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito direttamente.
art. 4, comma 4, D.M. n. 55 del 2014
"ulteriore riduzione del 30% prevista dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014"
In presenza di assenza di questioni di fatto e di diritto, il compenso professionale liquidato può essere ulteriormente ridotto del 30%.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca l'omesso esame di un documento o di un fatto processuale, il ricorrente deve indicare specificamente l'avvenuta produzione del documento, il momento processuale in cui esso è stato depositato e i passaggi rilevanti, in modo da consentire il controllo di decisività e di autosufficienza della censura.
- In tema di spese di lite, la contumacia della parte vittoriosa o soccombente non costituisce, da sola, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
- La compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, richiede una motivazione che individui circostanze specifiche e peculiari della controversia; formule generiche o riferite alla sola natura della decisione non sono sufficienti.
- Quando il giudizio di cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., provvedendo direttamente anche sulla liquidazione delle spese del grado precedente.
Come è indicizzato
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