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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22844/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità ex art. 581 c.p.p. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 12/06/2024, contestando l'affermazione della propria penale responsabilità. L'unico motivo, tuttavia, è stato ritenuto del tutto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità: non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a base della censura né adeguati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata, impedendo così alla Corte di individuare compiutamente i rilievi e di esercitare il controllo richiesto in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la loro genericità o apparenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile quando i motivi sono generici, indeterminati o meramente assertivi e non consentono di comprendere con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo va valutata sia in senso intrinseco, quanto alla chiarezza e determinatezza delle doglianze, sia in senso estrinseco, cioè alla capacità del motivo di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • In cassazione non basta contestare in via apodittica la responsabilità penale: occorre un vero confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mancanza di correlazione tra la complessità della motivazione della decisione impugnata e la povertà argomentativa del ricorso integra un difetto di specificità idoneo a determinare l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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