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Ordinanza

Ordinanza n. 1314/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione telematica relativa all'istanza di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale e ordinanza cautelare del TAR Campania-Salerno che non aveva soddisfatto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato ha appellato l'ordinanza del TAR Campania-Salerno relativa alla controversia concernente l'archiviazione telematica della sua istanza di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale. Dal testo emerge che in primo grado erano state dedotte censure avverso l'archiviazione, ma il loro contenuto specifico non è riportato. In sede cautelare d'appello, l'appellante ha chiesto la riforma dell'ordinanza del TAR, prospettando la necessità di una tutela immediata in ragione delle esigenze cautelari connesse alla procedura amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza delle censure rivolte contro l'archiviazione telematica. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure dedotte in primo grado dovessero essere adeguatamente esaminate dal primo giudice nella sede di merito, nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la fissazione sollecita del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante la sospensione o altra misura cautelare sull'atto. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR e ha compensato le spese del grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata esaminata l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di soddisfare le esigenze di tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto tale misura è stata ritenuta adeguata rispetto al periculum.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in materia di tutela dei dati personali a sostegno dell'oscuramento delle generalità della parte appellante.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando le censure contro il provvedimento amministrativo richiedono un esame approfondito incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rimetterne la valutazione al giudizio di merito senza anticipare una decisione definitiva sulla loro fondatezza.
  • Le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale misura risulti sufficiente a fronteggiare il pericolo dedotto e non sia necessario sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito non comporta l'annullamento sostanziale del provvedimento amministrativo controverso né una decisione definitiva sulle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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