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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17307/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

se, dopo la rinuncia del difensore di fiducia, il giudice sia obbligato a nominare immediatamente un difensore d'ufficio; in particolare se l'assenza di tale nomina, verificatasi in pendenza del termine per proporre appello alla sentenza di primo grado, determini la nullità degli atti o impedisca l'esercizio del diritto di difesa. La questione coinvolge la determinazione dell'efficacia della rinuncia (se immediata o solo dopo la nomina del sostituto) e il momento in cui scatta l'obbligo di nomina da parte del giudice

La decisione

la Corte armonizza la giurisprudenza affermando che: (i) se la rinuncia del difensore ha carattere definitivo e interviene prima del compimento di un atto per il quale è obbligatoria la presenza del difensore, il giudice è tenuto a nominare un difensore d'ufficio tempestivamente, pena la nullità assoluta e insanabile degli atti compiuti senza la nomina; (ii) se la rinuncia non è immediatamente suscettibile di produrre l'effetto di privare l'imputato dell'assistenza (ossia non interviene prima di un atto che richiede necessariamente il difensore), il difensore rinunciante rimane onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina e, pertanto, la mancata nomina del difensore d'ufficio nella pendenza del termine per impugnare non comporta di per sé nullità; (iii) comunque il giudice non può procrastinare la nomina sine die: se avrebbe potuto intervenire tempestivamente rispetto agli incombenti processuali e non lo ha fatto, si realizza la nullità per violazione del diritto di difesa

Norme richiamate

  • art. 107, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 107, comma 3, codice di procedura penale

    la rinuncia al mandato del difensore di fiducia non ha efficacia finché non interviene la nomina di un nuovo difensore di fiducia o di uno nominato d'ufficio; la norma disciplina gli effetti della rinuncia ma non esime il giudice dall'obbligo di munire di difensore l'imputato rimasto privo

  • art. 97, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 97, comma 1, codice di procedura penale

    impone al giudice l'obbligo di nominare il difensore d'ufficio a chi sia rimasto privo di assistenza, quando ciò sia necessario per la regolarità del processo e il rispetto del diritto di difesa

  • Cass. Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024 (M.)

    Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167 - 01

    afferma che la rinuncia del difensore non obbliga automaticamente il giudice a nominare d'ufficio un difensore se l'imputato non abbia provveduto a nuova designazione, poiché il difensore rinunciante resta onerato della difesa fino all'intervento del nuovo nominativo; ne consegue che la mancata nomina durante il termine per appellare non determina sempre nullità

  • Cass. Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019 (Lapadat)

    Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795 - 01

    conferma la linea secondo cui la rinuncia non produce immediato effetto di privazione della difesa fino alla sostituzione, con le conseguenze processuali già indicate

  • Cass. Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015 (Arnoldo)

    Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 - 01

    stabilisce che il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento della nuova nomina e che la mancata nomina del difensore d'ufficio non comporta automaticamente la nullità, salvo i casi in cui la nomina fosse necessaria prima del compimento di atti per i quali la presenza del difensore è obbligatoria

Massime di principio

  • La rinuncia del difensore di fiducia non produce immediatamente l'effetto di lasciare l'imputato senza difesa: il difensore rinunciante resta onerato fino alla nomina del sostituto (art. 107 comma 3 c.p.p.).
  • Se la rinuncia interviene prima di un atto per il quale è indispensabile la presenza del difensore, il giudice deve nominare tempestivamente un difensore d'ufficio; la mancata nomina in tale situazione genera nullità assoluta e insanabile degli atti compiuti senza difesa.
  • Se non sussiste l'urgenza di un atto che richiede obbligatoriamente il difensore, la mancata nomina del difensore d'ufficio durante il termine per proporre impugnazione non comporta automaticamente nullità, perché il difensore rinunciante rimane onerato fino alla sostituzione.
  • Il giudice non può rinviare indefinitamente la nomina del difensore d'ufficio: se avrebbe potuto intervenire tempestivamente rispetto agli incombenti processuali e non l'ha fatto, si realizza una lesione del diritto di difesa con possibile nullità degli atti.
  • In pratica, occorre valutare il momento della rinuncia rispetto alla scansione degli atti processuali: la necessità e l'urgenza della nomina dipendono dal fatto se imminenti atti processuali richiedano l'assistenza del difensore.
  • Per tutela preventiva, l'imputato dovrebbe provvedere quanto prima alla nuova designazione di difensore; il giudice deve valutare tempestivamente se procedere alla nomina d'ufficio quando la situazione processuale lo richiede.

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