Cassazione Penale, Sentenza n. 38768/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo dei beni strumentali rinvenuti nella sede della "SABI s.r.l.", sostenendo: 1) mancata autonoma valutazione da parte del GIP (avrebbe semplicemente riproposto la richiesta del PM); 2) insufficiente prova che i beni non siano riconducibili a legittime acquisizioni della "SABI s.r.l." (la documentazione prodotta sarebbe stata inadeguata); 3) errore nel qualificare la finalità del sequestro (ritenuta dalla ricorrente incoerente con l'art. 321, co.2, c.p.p.); 4) mancata indicazione tassativa dei beni sottoposti a vincolo. Il sequestro era collegato al procedimento per bancarotta fraudolenta a carico dei figli della ricorrente e si sostiene che i beni siano stati trasferiti dalla società fallita "Brothers BIF s.r.l." alla "SABI s.r.l." tramite una vendita ritenuta fittizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi contestino in realtà la motivazione del tribunale del riesame (vizietà non sindacabili in Cassazione se non radicali), e ha ritenuto la motivazione del tribunale non carente: i beni del fallito sono stati rinvenuti nella sede della "SABI s.r.l.", la documentazione prodotta dalla difesa (fotocopie) non era idonea a provare l'acquisto legittimo e non comprovava le disponibilità economiche della società per spese superiori a €130.000. La Corte ha inoltre precisato che il terzo che chiede la restituzione del bene in sede di sequestro preventivo può denunciare in Cassazione solo la propria titolarità o l'assenza di un contributo al reato, non i presupposti generali della misura. Il motivo relativo alla finalità del sequestro è stato ricondotto alla corretta lettura dell'art. 321 (tutela anche dei creditori) e il quarto motivo è stato considerato inedito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Articolo richiamato come base procedurale per il riesame/impugnazione di provvedimenti cautelari; nella sentenza è evocato quale norma di riferimento per l'azione esperita contro il sequestro preventivo
Norma richiamata nel contesto delle impugnazioni in materia cautelare; indicata come presidio procedurale per il riesame del provvedimento cautelare
Richiamato sul piano dell'interpretazione della finalità del sequestro preventivo: la Corte conferma che lo scopo è prevenire la dispersione dei beni del patrimonio (tutela del patrimonio fallito) e che tale finalità implica anche la protezione degli interessi dei creditori
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, in considerazione dell'inammissibilità evidente del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico: contestare la valutazione probatoria ordinaria del giudice dell'impugnazione non è sufficiente.
- Il terzo che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo può in sede cautelare e in Cassazione dimostrare primariamente la propria titolarità o l'assenza di un suo contributo al reato, ma non può contestare liberamente i presupposti del sequestro quali valutazioni di fatto del giudice, salvo vizi motivazionali radicali.
- La prova della legittima acquisizione di beni gravati da sequestro richiede documentazione adeguata (preferibilmente originali e idonee a dimostrare le disponibilità economiche e la relativa provenienza): semplici fotocopie possono essere ritenute insufficienti.
- La finalità del sequestro preventivo (evitare la dispersione dei beni del fallito) si legge in modo coerente con la tutela degli interessi dei creditori; non costituisce di per sé un vizio la qualificazione della tutela dei creditori come obiettivo coessenziale.
- Motivi nuovi o inediti non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione se non rientrano nelle ipotesi di ammissibilità previste dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne per spese e ammende (art. 616 c.p.p.); quindi è necessario valutare preventivamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
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