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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21570/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha respinto l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto della richiesta di modifica della custodia cautelare disposta dal GIP di Imperia per reati di detenzione e cessione di cocaina. Motivi: (1) mancata sussistenza e persistenza delle esigenze cautelari per avere l'indagato interrotto i rapporti con i presunti complici e per la non rilevanza della recidiva specifica; inammissibilità delle dichiarazioni spontanee rese senza difensore; (2) scelta della custodia cautelare in carcere incompatibile con l'attività lavorativa dell'indagato (richiesta di misura meno afflittiva come obbligo di dimora o di presentazione); (3) violazione dell'art. 299, comma 4-bis c.p.p. perché, dopo la chiusura delle indagini, il Tribunale non avrebbe acquisito il parere del pubblico ministero sul quesito di sostituzione/attenuazione della misura; (4) contraddittorietà della motivazione circa il pericolo di fuga, essendo l'indagato accorso spontaneamente alla convocazione dei CC.

La decisione

Il Collegio ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un quadro indiziario univoco che descrive l'indagato come soggetto inserito in una attività di cessione professionale e organizzata di cocaina, con contatti numerosi e consolidati. Ha ritenuto concreto il pericolo di reiterazione del reato per la natura organizzata dell'attività e non idoneo a escluderlo l'instabile o temporaneo rapporto di lavoro prospettato (contratto a tempo determinato ormai scaduto). Ha considerato non decisiva la condotta di presentarsi su convocazione per escludere il pericolo di fuga, rilevando anzi che il trasferimento in Sardegna e la scomparsa improvvisa da Sanremo compongono un indice di rischio. Quanto all'art. 299, comma 4-bis, il Collegio ha ritenuto che l'eventuale omissione comunicativa non invalida l'ordinanza del tribunale de libertate e non costituisce pregiudizio processualmente rilevante per l'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello per le misure cautelari: il ricorso era un appello ex art. 310. Il Collegio ha ritenuto comunque infondati i motivi posti in appello, valutando il quadro indiziario e le esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio). Il Tribunale ha applicato l'art. 274 valutando concretamente il pericolo di reiterazione e di fuga in relazione al ruolo organizzato dell'indagato e al suo trasferimento di residenza.

  • art. 63 cod. proc. pen. (comma 2)

    Richiamata insieme all'art. 274 in relazione ai presupposti per le misure restrittive; il Collegio ha considerato che la gravità e la natura organizzata del fatto integrano esigenze cautelari.

  • art. 299, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Prevede comunicazione al pubblico ministero dopo la chiusura delle indagini qualora l'imputato chieda la revoca o la sostituzione della misura. Il Collegio ha ritenuto che l'eventuale omissione di tale comunicazione non incide sulla validità dell'ordinanza del tribunale de libertate e non costituisce un trattamento lesivo degli interessi processuali dell'indagato.

  • art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Specificazione del pericolo di fuga; il Collegio ha interpretato il pericolo come comprensivo della concreta possibilità di sottrarsi al procedimento anche restando nel territorio nazionale, prendendo in considerazione la fuga dall'area originaria e il trasferimento in altra regione.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale cui la cancelleria deve adempiere dopo la sentenza; il Collegio ha disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La presenza di un quadro indiziario univoco e di elementi che descrivono un'attività di spaccio organizzata giustificano la custodia cautelare in carcere per il rischio di reiterazione, anche se esistono rapporti di lavoro precari o temporanei.
  • Offerte di lavoro a termine o rapporti di lavoro brevi non sono di per sé sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione quando gli indizi mostrano consolidati rapporti con il mercato degli stupefacenti.
  • Il trasferimento di residenza o lo spostamento in un'altra regione può essere considerato indice del pericolo di fuga se, nel complesso, suggerisce la possibilità concreta di sottrarsi al procedimento; la semplice presentazione su convocazione non elimina automaticamente tale rischio.
  • La mancata comunicazione prevista dall'art. 299, comma 4-bis, non invalida automaticamente le decisioni cautelari: si tratta di un onere di comunicazione che, se omesso, può eventualmente essere fatto valere dal pubblico ministero ma non sempre costituisce un vizio che travolge la validità dell'ordinanza a favore dell'indagato.
  • Le dichiarazioni spontanee rese senza assistenza dell'avvocato possono essere oggetto di contestazione, ma il loro valore va valutato nel contesto del complesso quadro indiziario; l'assenza di questo tema come elemento decisivo nell'ordinanza non impedisce al giudice di fondare la misura sulle altre prove e indizi.

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