Cassazione Penale, Sentenza n. 27185/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 20/02/2025 che, in esito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 4920/15/10/2024 dep. 2025), aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Nereo Zanghi. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione ed errata applicazione dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. e dell'art. 627, comma 3, c.p.p. (nonché richiamo all'art. 626, comma 3, c.p.p.), per aver il Tribunale omesso un confronto puntuale e motivato con le circostanze di fatto indicate nel riesame (in particolare il lungo periodo di detenzione 2017-2023, il trasferimento in Brasile e la costituzione di un'attività commerciale, l'assenza di contestazioni per reati fine e di contatti intercettati con i sodali) e per non avere adeguatamente dimostrato il mancato superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i delitti di stampo mafioso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari si sia uniformato alla sentenza di annullamento con rinvio della Sesta Sezione e abbia logicamente e coerentemente motivato il mancato superamento della presunzione di pericolosità (art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p.). In particolare la Corte ha ritenuto plausibile la valutazione del Tribunale circa: a) la persistenza di elementi probatori (dichiarazioni di più collaboratori e conversazioni criptate) che dimostrano la continuità del vincolo associativo anche durante la detenzione; b) la non persuasività, alla luce del quadro complessivo, del trasferimento in Brasile e della costituzione tardiva di una società (costituita l'11/03/2024, con inizio attività 14/03/2024), nonché l'insufficiente prova della provata sostenibilità economica di una vita lecita all'estero. Per questi motivi il provvedimento del Tribunale è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione mafiosa salvo che siano acquisiti elementi idonei a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale deve valutare e motivare se le circostanze difensive superano tale presunzione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto); qui il ricorso era fondato su presunta violazione/erronea applicazione di norme processuali relative alla motivazione e al riesame.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo per il giudice del rinvio di uniformarsi agli indirizzi di diritto forniti dalla Corte di Cassazione e di valutare le questioni da questa rimandate; il ricorrente lamentava mancata uniformità, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia effettivamente uniformato e avesse adeguatamente motivato.
art. 626, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e di conformità alle indicazioni della Cassazione sul rinvio; la Corte ha ritenuto infondata la contestazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata dalla Corte con l'aggiunta della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La sussistenza della presunzione di necessità della custodia cautelare per reati di stampo mafioso richiede che il giudice valuti e motivi espressamente se gli elementi difensivi superano tale presunzione: mancanza di motivazione puntuale può portare ad annullamento con rinvio, ma una motivazione logica e circostanziata del giudice di merito può respingere il riesame.
- Il trasferimento all'estero e la costituzione di un'attività commerciale possono essere elementi indicativi di dissociazione, ma vanno valutati nel contesto temporale e sostanziale (data di costituzione, inizio attività, risorse economiche, contatti pregressi): se sono posteriori o strumentali rispetto all'adozione della misura cautelare, il giudice può ritenere che non superino la presunzione di pericolosità.
- La mancata registrazione di contatti intercettati o l'assenza di contestazioni per reati 'fine' non escludono automaticamente la persistenza del vincolo associativo: la prosecuzione di rapporti e contributi al sodalizio può essere desunta da dichiarazioni di collaboratori e da elementi indiziari complessivi.
- Il giudice di rinvio deve conformarsi alle indicazioni di diritto impartite dalla Cassazione ma ha margine per integrare il giudizio di fatto purché lo faccia con motivazione chiara e logicamente fondata; la Cassazione dà rilievo alla correttezza logico-giuridica della nuova motivazione.
- La data di costituzione e di inizio attività di una impresa costituiscono elementi rilevanti per valutare la genuinità di un trasferimento lavorativo all'estero: la documentazione prodotta deve essere congruente temporalmente e economicamente con la vita dichiarata all'estero.
- In sede di riesame cautelare, la semplice rientranza volontaria in Italia per esercitare il diritto di difesa non elimina automaticamente le esigenze cautelari se permangono indizi di pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio adeguatamente motivati dal giudice.
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