Cassazione Penale, Sentenza n. 27890/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bressan deduceva violazione di legge (art. 178, comma 1, lett. c), art. 179, comma 1 c.p.p., art. 23 L. 137/2021) lamentando che il procedimento di appello si era svolto in sua assenza nonostante i coimputati avessero richiesto la trattazione orale; sosteneva quindi un vizio per mancata partecipazione. Zotti deduceva vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, sostenendo che, avendo la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, non sarebbe stata adeguatamente motivata la mancata concessione della riduzione massima della pena
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili perché i motivi erano manifestamente infondati. Per Bressan il motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: il ricorrente avrebbe potuto partecipare o far formulare dal suo difensore una istanza di trattazione orale e non ha allegato alcun pregiudizio concreto derivante dalla sua assenza. Per Zotti la Corte ha ritenuto corretta la dosimetria: la pena base è stata fissata in anni 5 e euro 1.200, ridotta per le circostanze attenuanti genericamente alla misura di anni 3 e mesi 4 ed euro 800; a questa sono state poi aggiunte le ulteriori voci (continuazione e diminutivo del rito) secondo il calcolo riportato nella motivazione. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
Usata in riferimento alle modalità di partecipazione e di trattazione orale dell'udienza d'appello; la Corte ha ritenuto che l'articolo non giustifichi la censura perché il ricorrente non ha richiesto specificamente la partecipazione né dimostrato pregiudizio
Richiamato con riferimento alle regole sulla trattazione e sulle conseguenze dell'assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di istanza specifica e di prova del pregiudizio, non sussista violazione della norma
art. 23, L. 137/2021
Invocato dal ricorrente come fondamento del diritto a partecipare alla trattazione; la Corte ha comunque ritenuto la doglianza generica e non dimostrata nel concreto
Massime di principio
- L'assenza dell'imputato all'udienza d'appello non determina automaticamente l'annullamento: è necessario che venga dimostrata la concreta lesione di una posizione processuale o il mancato esercizio di facoltà difensive, oppure che non sia stata richiesta né formulata alcuna istanza di trattazione orale da parte dell'imputato o del difensore
- I motivi di cassazione devono essere specifici e non generici: la Corte di legittimità respinge i ricorsi che non indicano con precisione il vizio e il concreto pregiudizio subito
- Sulla dosimetria della pena, se la motivazione della Corte di merito mostra il calcolo e l'applicazione delle attenuanti/aggravanti in modo coerente, la Cassazione non interviene: la mera contestazione della mancata concessione della riduzione massima richiede la dimostrazione di un errore nel calcolo o di contraddittorietà nella motivazione
- Quando si contesta la mancata partecipazione o la motivazione sulla pena, è utile che la difesa documenti le richieste formulate (es. istanze di trattazione orale) e dimostri il pregiudizio concreto affinché la censura risulti ammissibile
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e a somme per la cassa delle ammende; pertanto i ricorrenti devono valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso
Testo integrale
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