Cassazione Penale, Ordinanza n. 37168/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Pesaro del 5 maggio 2026, pronunciata su richiesta di applicazione della pena. Ha censurato l’omessa motivazione sull’esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che tale doglianza non rientra tra i motivi per i quali l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto, relativo all’omessa motivazione sull’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., non è compreso nell’elenco tassativo dei motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha disposto le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non specifica ulteriori dettagli sulle statuizioni, né riporta integralmente il dispositivo.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La sentenza di applicazione della pena è ricorribile per cassazione soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; la censura sull’omessa motivazione circa l’esclusione di una causa di non punibilità non rientra tra essi.
nel caso di specie, si censura l'omessa motivazione in ordine alla esclusione di causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
La questione relativa all’esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 129 c.p.p., quando dedotta come omessa motivazione contro una sentenza di patteggiamento, non costituisce uno dei motivi di ricorso ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La censura di omessa motivazione sull’esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 129 c.p.p. non è riconducibile ai motivi tassativamente ammessi per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento e comporta l’inammissibilità del ricorso.
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