Cassazione Penale, Ordinanza n. 09704/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato, salvo la revoca della confisca per equivalente, la condanna di un imputato alla pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione per reati tributari commessi e accertati a Napoli in data 29 dicembre 2014, riconducibili agli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74/2000. In cassazione la difesa ha dedotto due motivi: 1) erronea conferma del giudizio di responsabilità, sostenendo che il materiale probatorio non consentisse di affermare la colpevolezza e che l'imputato fosse un mero prestanome; 2) omessa esclusione della recidiva, pur contestata e ritenuta solo nella forma della recidiva reiterata, lamentando che la motivazione sulla persistenza della pericolosità fosse ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché tendeva a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, mentre la motivazione di merito era ritenuta adeguata e coerente, anche con riferimento agli accertamenti della Polizia Tributaria e della Dogana francese e all'assenza di riscontri sulla tesi del mero prestanome. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato correttamente i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la mancata efficacia deterrente degli stessi rispetto alla commissione dei nuovi reati. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stato disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base della condanna per l'omessa presentazione della dichiarazione; la Corte ne presuppone l'integrazione alla luce degli accertamenti di merito.
Norma richiamata quale base della condanna per la fattispecie accertata; la Corte ritiene corretta la sua integrazione sulla base della ricostruzione fattuale dei giudici di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti di prova o del compendio istruttorio: il ricorso che miri solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti è manifestamente infondato o inammissibile.
- La tesi difensiva del "mero prestanome" non può essere accolta se non trova specifico riscontro probatorio e se la motivazione di merito dà conto in modo razionale degli accertamenti compiuti dagli organi investigativi.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito valorizzi plurimi precedenti penali e la loro inefficacia deterrente rispetto alla reiterazione di reati della medesima o analoga offensività patrimoniale.
- La censura sulla recidiva non può risolversi in una mera contestazione di merito della valutazione compiuta dal giudice territoriale, se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti fissati dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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