Cassazione Civile, Sentenza n. 9264/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna a rimuovere parte di una costruzione e a corrispondere un risarcimento a favore del sig. Costantino. Essi sostenevano che l'immobile insisteva nella zona omogenea E del P.R.G., per la quale le N.T.A. non prevedevano distanze minime dal confine, e che quindi non poteva imporsi il rispetto di una distanza di 7 m stabilita per altre zone; deducevano altresì che la presunta sanatoria o concessione urbanistica incideva sui profili di illegittimità edilizia dedotti in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria affinché si conformi al principio di diritto stabilito: la disciplina del distacco delle costruzioni dal confine va individuata nella disciplina regolamentare locale relativa alla zona omogenea in cui sorge la costruzione. La Cassazione ha quindi escluso che la destinazione effettiva dell'immobile (es.: civile abitazione) possa far applicare automaticamente le distanze previste per zone diverse da quella di ubicazione; ha inoltre precisato che gli indici indicati dall'art. 22 N.T.A. si riferiscono agli insediamenti ammessi nella zona E e non possono essere usati per imporre indici a edifici che nella zona sono vietati. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Riferito in motivo di ricorso come possibile disciplina applicabile (distanze tra costruzioni), ma la Corte stabilisce che le distanze vanno individuate in relazione alla zona omogenea di ubicazione dell'opera e non alla destinazione.
Richiamato nel ricorso in relazione alle distanze e alla qualificazione dell'abuso; la Corte ha però deciso il caso sulla base della predeterminazione zonale delle distanze, assorbendo il secondo motivo che muoveva da tale norma.
art. 22 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Reggio Calabria
L'edificazione nella zona omogenea E è assoggettata ai seguenti indici: Iff = mc/mq 0.03 per la residenza h = max mt 8.00 salvo costruzioni speciali quali silos, serbatoi, attrezzature tecnologiche; P = in area privata mq 5/100 mc di residenza. Altri indici edilizi e ogni ulteriore eventuale dotazione di spazi pubblici per insediamenti non agricoli ammessi nella zona omogenea E, sono disciplinati secondo il tipo di insediamenti stessi, dalle norme contenute negli articoli che li riguardano.
La Corte interpreta i commi come fissativi degli indici per le sole tipologie di insediamenti ammessi in zona E; non possono essere usati per imporre indici (es. distanza dal confine) a costruzioni che nella zona sono vietate. Gli indici elencati si applicano alle costruzioni legittimamente realizzabili nella zona E.
Sentenza Corte Costituzionale n. 120/1996
Richiamata per affermare che l'effetto delle licenze o concessioni edilizie si esaurisce nel rapporto pubblicistico e che le violazioni edilizie producono effetti su due piani distinti: quello pubblicistico (PA vs costruttore) e quello privatistico (rapporti tra privati). Ciò supporta il principio che la mera destinazione o titoli amministrativi non modificano la disciplina delle distanze dettata per la zona.
Cass. n. 17339/2003
Citata per il principio secondo cui i diritti e doveri del proprietario che edifica si conformano alla normativa applicabile alla zona in cui la costruzione si sviluppa; non è possibile pretendere l'applicazione delle norme relative a una zona diversa da quella di ubicazione dell'opera.
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 2) - richiamo normativo
Richiamato quale riferimento alla classificazione delle zone territoriali omogenee; utilizzato per sostenere il principio che la disciplina urbanistica applicabile dipende dall'ubicazione nella specifica zona omogenea.
Massime di principio
- La disciplina delle distanze delle costruzioni dal confine si determina in base alla zona omogenea (strumento urbanistico) in cui la costruzione è effettivamente ubicata, non in base alla sua destinazione o alle norme applicabili ad altre zone.
- Gli indici edilizi indicati per una determinata zona si applicano alle sole tipologie di insediamenti che sono espressamente ammessi in quella zona; non possono essere usati per imporre caratteristiche (es. distanze) a opere che nella zona sono vietate.
- La sussistenza di una concessione, di una istanza di condono non definita o di un mutamento di destinazione rileva sul piano pubblicistico-amministrativo, ma non modifica automaticamente la disciplina privatistica delle distanze prevista per la zona di ubicazione dell'opera.
- In contestazioni tra privati relative a distanze e diritti confinanti il giudice deve fare riferimento alle norme locali di zonizzazione che disciplinano la specifica area in cui sorge l'opera; non è corretto applicare regole di zone diverse solo sulla base della destinazione dell'immobile.
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