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Ordinanza

Ordinanza n. 3527/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rifiuto, emesso in data 17.09.25, notificato nella medesima data, dalla Ambasciata di Italia a New Delhi, relativo alla richiesta di visto di ingresso sul Territorio Nazionale per lavoro subordinato, presentata dal signor -OMISSIS-, nato a Jalandhar, Punjab (India) il -OMISSIS-, rif: pratica D/5190/2025, passaporto n. T9678027, a seguito di rilascio in suo favore, di nulla osta al lavoro subordinato P-RM/L/Q/2025/107645, del 24.05.25, emesso dalla Prefettura di Roma, SUI;

Giustizia amministrativa202511827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto di ingresso per lavoro subordinato domestico, emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 17 settembre 2025 con cui l’Ambasciata d’Italia a New Delhi ha rifiutato il visto di ingresso per lavoro subordinato. La domanda di visto seguiva il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato da parte della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione. Il giudice ha valutato esclusivamente, nella fase cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo incompatibile il visto richiesto per lavoro subordinato domestico con l’attività dell’azienda agricola che aveva richiesto il nulla osta finalizzato all’assunzione del lavoratore. Non è stata ravvisata, allo stato cautelare, una ragionevole probabilità di fondatezza della domanda di annullamento. Il provvedimento non contiene una specifica valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando vi è incompatibilità tra la tipologia di visto per lavoro subordinato richiesta e l’attività economica dell’impresa che ha richiesto il nulla osta finalizzato all’assunzione del lavoratore.
  • La rilevata assenza di fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza cautelare, anche senza una distinta valutazione espressa del periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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