Cassazione Penale, Ordinanza n. 30968/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che le doglianze difensive riguardavano, in particolare, la responsabilità per la resistenza ascritta, l'idoneità offensiva della condotta, il dolo, l'asserito assorbimento delle lesioni nel reato di resistenza e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano in sostanza riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi dedotti non erano consentiti in sede di legittimità: si trattava di censure già valutate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette, specifiche, coerenti con le risultanze processuali e prive di manifeste illogicità. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifiche ragioni di diritto, questioni già vagliate e disattese nei gradi di merito.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata sia puntuale, giuridicamente corretta, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Le doglianze relative alla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, all'idoneità offensiva della condotta, al dolo e al trattamento sanzionatorio non possono essere riesaminate in cassazione come se si trattasse di un terzo giudizio di merito.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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