Cassazione Penale, Sentenza n. 7317/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: (1) vizio di motivazione per aver escluso il vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione e quello di detenzione a fini di spaccio, nonostante il ciclomotore ricettato fosse stato utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente; (2) violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale della pena, non avendo la Corte considerato che l'imputato era infraventunenne e che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, ove applicabile, il limite per la concedibilità del beneficio è ridotto (anni 2 e mesi 6).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'esclusione della continuazione fosse adeguatamente motivata in quanto mancava la prova di una preventiva programmazione di un unico disegno criminoso; ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma perché valuti la concedibilità del beneficio tenendo conto del limite speciale per l'infraventunenne e della prognosi favorevole prevista dall'art. 133 c.p. Il resto della sentenza è stato confermato. La pluralità di pene è stata ragguagliata in un'unica pena pari a 2 anni, 4 mesi e 14 giorni, quindi non eccedente il limite di 2 anni e 6 mesi previsto per l'infraventunenne.
Norme richiamate
Il comma 3 prevede un limite ridotto per la concedibilità della sospensione condizionale della pena (per l'infraventunenne il limite di 2 anni e 6 mesi); la Corte ha ritenuto che tale limite dovesse essere applicato nel calcolo della pena unica risultante dal cumulo.
Disciplina il cumulo materiale delle pene quando con unica sentenza si condannano più reati alla stessa persona; rimanda all'applicazione delle norme successive per il computo.
Quando più reati importano pene temporanee detentive concorrenti della stessa specie, si applica una pena unica pari alla durata complessiva delle singole pene; utilizzato per determinare la pena unica che ha permesso di verificare il rispetto del limite per la sospensione.
Le pene della stessa specie concorrenti si considerano una sola pena, confermando il principio usato nel ragguaglio della pena complessiva.
Consente il ragguaglio della pena pecuniaria a pena detentiva; nella vicenda la pena pecuniaria è stata ragguagliata a quella detentiva per il computo complessivo.
Indica le circostanze da valutare per la prognosi sul futuro comportamento dell'imputato quando si valuta la concessione di benefici come la sospensione condizionale; la Corte di rinvio dovrà considerarle.
Giurisprudenza di legittimità citata (Cass. Sez.6 n.49969/2012; Sez.6 n.35805/2007; Sez.5 n.1863/99)
Principio secondo cui l'accertamento dell'identità del disegno criminoso (continuazione) è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se privo di adeguata motivazione; la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale non sono sempre sufficienti a provare la preventiva programmazione.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione richiede la prova (o adeguata motivazione) di un unico progetto criminoso preventivamente programmato: la semplice contiguità spazio-temporale o l'uso strumentale di un bene (es. veicolo ricettato) non bastano se manca evidenza di una deliberata pianificazione unitaria.
- L'accertamento della continuità è valutazione di merito e può essere sindacato in Cassazione solo se la motivazione è carente o illogica; perciò in fase difensiva occorre cercare elementi che provino la preventiva programmazione (piani, accordi, ripetitività con finalità unica).
- Per valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena va calcolata la pena unica risultante dal cumulo (art. 71, 73, 76 c.p.): se tale pena non eccede il limite previsto per la specifica categoria (es. infraventunenne ai sensi dell'art. 163, comma 3), il beneficio non è automaticamente precluso e il giudice deve valutare la prognosi di buona condotta ex art. 133 c.p.
- Quando è prevista la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ex art. 135 c.p., tale conversione incide sul computo complessivo ai fini dei limiti per i benefici; va quindi sempre verificato il ragguaglio nel calcolo della durata finale.
- In sede di impugnazione, se si contesta la mancanza di continuità o l'applicazione errata dei limiti per benefici, è efficace combinare argomentazioni di fatto (prove della mancanza o presenza di programmazione) con l'esatta ricostruzione normativa del cumulo e dei limiti applicabili.
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