Cassazione Penale, Sentenza n. 29131/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Grosseto ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze del 22/12/2016 e 08/06/2017 a Patrizia Balestra, ritenendo che il beneficio fosse stato illegittimamente concesso nonostante quattro precedenti condanne (poi oggetto di provvedimento di riabilitazione del 05/05/2015). La revoca è stata disposta perché il beneficio sarebbe stato accordato in violazione dell'art. 164 c.p.p. a un imputato che aveva già beneficiato del medesimo vantaggio in relazione a condanne detentive per delitti, senza che il giudice dell'esecuzione verificasse preventivamente, acquisendo i fascicoli dei giudizi di cognizione, se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Balestra e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Grosseto per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata non aveva effettuato la necessaria verifica preliminare (tramite acquisizione dei fascicoli dei giudizi di cognizione) circa la conoscenza, da parte del giudice della cognizione, delle cause ostative all'applicazione del beneficio. Il Tribunale di Grosseto dovrà dunque riesaminare la richiesta del pubblico ministero, acquisendo e valutando i fascicoli processuali; il giudice del rinvio non è vincolato nel merito ma deve uniformarsi al principio di diritto indicato dalla Corte
Norme richiamate
La norma è stata richiamata come criterio ostativo all'applicazione della sospensione condizionale della pena a chi abbia già beneficiato del medesimo beneficio in relazione a condanne detentive; la violazione di tale norma giustifica la revoca del beneficio se la causa ostativa non era nota al giudice della cognizione
Sez. Un., 23/04/2015, Longo, Rv. 264381
Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio
Il precedente stabilisce il principio che il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca di un beneficio illegittimamente concesso solo dopo aver verificato che la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice che pronunciò nel merito; tale verifica richiede l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione
Massime di principio
- La revoca da parte del giudice dell'esecuzione è ammissibile quando un beneficio (es. sospensione condizionale) sia stato illegittimamente concesso in violazione di norme che prevedono cause ostative, ma solo se quelle cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione
- Prima di revocare un beneficio concesso in via illegittima, il giudice dell'esecuzione deve acquisire i fascicoli del processo di cognizione per verificare se il giudice che aveva concesso il beneficio fosse già a conoscenza delle cause ostative
- Se la causa ostativa era documentalmente nota al giudice che decise nel merito, la strada corretta non è la revoca dal giudice dell'esecuzione, ma l'impugnazione del provvedimento nel giudizio di cognizione
- L'annullamento della revoca da parte della Cassazione comporta il rinvio per nuovo giudizio: il giudice di rinvio non è vincolato nel merito ma deve attenersi al principio di diritto indicato dalla Corte
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe verificare e documentare se i fascicoli di cognizione contenevano elementi ostativi; il pubblico ministero che chiede la revoca deve essere pronto a dimostrare che tali elementi non erano noti al giudice di cognizione o comunque a consentire l'acquisizione dei fascicoli
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