Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13840/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione presso terzi promossa per il recupero di un credito modesto, la debitrice esecutata propose opposizione all'esecuzione deducendo, da un lato, un proprio controcredito da compensare e, dall'altro, un impedimento all'adempimento connesso a un pignoramento esattoriale di importo molto elevato. Dopo la sospensione dell'esecuzione e la riassunzione del giudizio di merito, la creditrice opposta chiese il rigetto dell'opposizione e domandò anche l'accertamento di un proprio credito verso la debitrice per somma superiore alla soglia di competenza del giudice di pace. Il Tribunale di Roma, tuttavia, declinò la propria competenza per valore ritenendo rilevante solo il credito originario azionato in esecuzione e considerando irrilevante la domanda della creditrice, qualificata come mera difesa contro l'eccezione di compensazione. La ricorrente ha impugnato tale statuizione con due motivi: il primo denunciando la tardività della pronuncia di incompetenza rispetto ai limiti temporali dell'art. 38 c.p.c.; il secondo censurando la violazione degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., sostenendo che la propria domanda introdotta nel merito fosse una vera domanda riconvenzionale idonea a determinare la competenza del Tribunale per il valore complessivo della controversia.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che il giudice può rilevare la questione di competenza quando il contraddittorio sia divenuto integro e non è tenuto a decidere la questione nella prima udienza solo perché l'incompetenza sia stata sollevata. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la domanda della creditrice, diretta all'accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello opposto in compensazione dalla debitrice, integrasse una domanda riconvenzionale e, cumulata con la domanda della controparte, imponesse la determinazione del valore della causa secondo i criteri generali del codice di rito. Poiché il valore complessivo così considerato eccedeva la competenza del giudice di pace, la competenza è stata dichiarata del Tribunale di Roma, con ordine di riassunzione davanti a quel giudice. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato come prima udienza di trattazione, ma la Corte esclude che esso imponga al giudice di decidere in quella sede la questione di competenza, una volta integro il contraddittorio.

  • art. 38 c.p.c.

    La Corte esclude che la competenza per valore debba essere decisa necessariamente entro la prima udienza, valorizzando la possibilità di rilevarla dopo l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 10 e 35 c.p.c. per sostenere che la domanda ulteriore della creditrice incide sulla competenza per valore.

  • art. 10 c.p.c.

    Applicato al cumulo di domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto ai fini della competenza per valore.

  • art. 17 c.p.c.

    Considerato criterio attinente alla competenza per valore nell'esecuzione forzata, non alla competenza per materia o funzionale, e quindi da combinare con la regola generale sul cumulo di domande.

  • art. 35 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla competenza per valore in relazione alla domanda proposta nel giudizio di opposizione.

  • art. 164 c.p.c.

    La Corte osserva che persino la nullità della domanda ulteriore non toglierebbe al giudice adito il potere di conoscerla e di rilevare il vizio per consentirne la sanatoria.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese di lite, ritenuta giustificata oltre il tenore letterale della norma alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda del creditore opposto che miri all'accertamento di un proprio controcredito rispetto all'eccezione di compensazione del debitore può assumere natura di domanda riconvenzionale e incidere sulla competenza per valore della causa complessivamente considerata.
  • Ai fini della competenza per valore, il criterio applicabile all'esecuzione forzata non opera in modo isolato, ma va coordinato con la disciplina generale del cumulo di domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto.
  • La questione di competenza può essere decisa anche dopo la prima udienza, purché il contraddittorio sia integro; non esiste un onere del giudice di definire necessariamente la competenza nella prima udienza solo perché l'eccezione sia stata sollevata.
  • La qualificazione di una domanda come ulteriore, accessoria o persino potenzialmente nulla non priva il giudice adito del potere di conoscerla e di rilevarne eventuali vizi per consentirne la sanatoria.
  • In sede di regolamento di competenza, la Corte può valutare astrattamente gli effetti della domanda riconvenzionale ai fini del valore della controversia, senza anticipare il giudizio di merito sulla sua ammissibilità o fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.