Cassazione Penale, Ordinanza n. 09373/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che gli aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai passaggi fondamentali del calcolo della pena. In particolare, contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendolo viziato. La Corte rileva però che il ricorso, proposto dopo la riforma del 2017, è stato formulato fuori dai limiti consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, poiché non riguarda né la volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, la doglianza sulla pena è ritenuta infondata perché la sentenza aveva chiaramente indicato i passaggi del calcolo: pena base al minimo edittale, diminuzione per le attenuanti generiche e ulteriore riduzione per il rito, con esito finale conforme al patto tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, dopo la novella del 2017, sono deducibili solo motivi tassativi; le censure sulla congruità o sulla motivazione del calcolo della pena non sono ammissibili se non si allega un'illegalità del risultato finale. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza dava conto in modo sufficiente dei passaggi di determinazione della pena, sicché la doglianza era anche priva di reale consistenza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
regolano il patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena è impugnabile solo entro limiti rigorosi e tassativi
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi palesi
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103
si riferisce alla disciplina della richiesta di patteggiamento e della relativa impugnativa, successiva alla riforma
prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato per indicare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Nel patteggiamento, una censura sulla motivazione relativa al calcolo della pena non è ammissibile se non evidenzia una reale illegalità del trattamento sanzionatorio finale; non basta contestare i criteri valutativi seguiti dal giudice.
- Quando la sentenza di patteggiamento dà conto dei passaggi essenziali della determinazione della pena, la motivazione è sufficiente se il risultato finale è conforme all'accordo e alla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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