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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12964/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda esecutiva immobiliare avente ad oggetto beni inizialmente donati in nuda proprietà a un soggetto terzo, poi colpiti da pignoramenti e da un sequestro conservativo poi convertito in pignoramento. Successivamente veniva annotata una sentenza di annullamento della donazione senza previa trascrizione della domanda di annullamento; gli odierni ricorrenti, quali eredi della donante, hanno quindi proposto opposizione nella procedura esecutiva, sostenendo la propria titolarità dei beni e, nel giudizio di merito, anche la qualità di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per quanto riferita al quomodo della procedura esecutiva e ha rigettato le ulteriori domande. Con il ricorso per cassazione, articolato in tredici motivi, i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. per avere il giudice negato rilievo alla loro qualità di creditori intervenuti; violazione degli artt. 100, 102, 615, 617, 619 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per la pretesa legittimazione del terzo a proporre opposizione agli atti esecutivi e per la contestazione di varie ordinanze del giudice dell’esecuzione; ulteriori censure su legittimazione, interesse ad agire, qualificazione delle domande, effetti della mancata produzione della documentazione ipocatastale, applicazione dell’art. 2645-ter c.c., presunta carenza di motivazione e omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento della sanzione ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando in particolare che, nel sistema bifasico delle opposizioni esecutive, il thema decidendum resta fissato dal ricorso introduttivo al giudice dell’esecuzione e non può essere ampliato con domande nuove o con deduzioni diverse formulate nella fase di merito; che il terzo che rivendica la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati non può proporre opposizione agli atti esecutivi, perché non è soggetto passivo dell’esecuzione e non ha un interesse giuridicamente qualificato a sindacare gli atti interni del processo esecutivo; che le questioni relative all’accertamento della titolarità del bene, quando svolte ai sensi dell’art. 619 c.p.c., erano comunque devolvibili con l’appello e non con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; che non vi era omessa pronuncia sulla sanzione per temerarietà, essendo state respinte le domande e trattandosi, in ogni caso, di valutazione di merito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il tribunale aveva comunque rigettato le ulteriori domande, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 183 c.p.c.

    Le deduzioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, sono ammissibili solo nei limiti della mera emendatio libelli; non possono introdurre una domanda nuova o una diversa tipologia di opposizione.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire dei ricorrenti è stato escluso per quanto attiene all'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo che rivendichi diritti reali sui beni pignorati.

  • art. 102 c.p.c.

    Non ricorreva un problema di litisconsorzio necessario utile a fondare la legittimazione dei ricorrenti a contestare gli atti esecutivi come terzi proprietari.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione della documentazione sono state ritenute inammissibili o non decisive, perché introdotte oltre i limiti del thema decidendum.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Le censure di motivazione inferiore al minimo costituzionale sono state respinte perché la decisione del giudice di merito non era affetta da motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come norma sulle opposizioni all'esecuzione, ma ritenuto non praticabile dal terzo proprietario che non può sindacare gli internacorporis del processo esecutivo.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi non è proponibile dal terzo proprietario dei beni pignorati, che deve semmai ricorrere all'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

  • art. 618 c.p.c.

    Le opposizioni esecutive hanno struttura bifasica e il giudizio di merito segue nei limiti segnati dall'opposizione originaria.

  • art. 619 c.p.c.

    Il terzo che vanti proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può soltanto proporre opposizione di terzo per far valere la propria incompatibilità con il pignoramento; non può trasformare tale rimedio in una contestazione degli atti esecutivi.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario non era esperibile per i capi della decisione che, in tema di opposizione di terzo, erano devolvibili con l'appello.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalle parti a sostegno delle censure difensive, ma non idoneo a superare i limiti strutturali dei rimedi oppositivi.

  • art. 96 c.p.c.

    La valutazione di temerarietà e negligenza dell'iniziativa processuale è stata considerata questione di fatto, insindacabile in cassazione nei limiti prospettati.

  • art. 2645-ter c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la censura è stata respinta perché estranea o comunque non decisiva rispetto al regime delle opposizioni esecutive.

  • art. 567 c.p.c.

    Le doglianze sulla documentazione ipocatastale sono state ritenute comunque non decisive, per difetto di legittimazione del terzo a proporle come opposizione agli atti.

  • art. 630 c.p.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione della fattispecie in termini di estinzione tipica, ma la censura non ha condotto all'accoglimento.

  • art. 487 c.p.c.

    Richiamato quanto al potere di revoca del giudice dell'esecuzione, ma non ha mutato l'esito del giudizio.

  • art. 58 T.U.B.

    Censura formulata sulla prova della cessione in blocco del credito, ma non accolta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere di allegazione e prova della titolarità della posizione soggettiva, ma la doglianza non è stata accolta.

Massime di principio

  • Nel sistema delle opposizioni esecutive, la fase di merito non è un nuovo giudizio a contenuto libero: il ricorso introduttivo al giudice dell'esecuzione delimita in modo vincolante il thema decidendum, e nella fase successiva non possono essere introdotte domande nuove o una diversa tipologia di opposizione.
  • La mera emendatio libelli è consentita, ma non l'introduzione, con atti successivi, di questioni o rimedi appartenenti a un diverso schema oppositivo rispetto a quello originariamente azionato.
  • Il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati non può proporre opposizione agli atti esecutivi per sindacare gli atti interni dell'esecuzione: il suo rimedio tipico è l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., diretta a far valere l'incompatibilità tra il proprio diritto reale e il pignoramento.
  • L'accertamento della titolarità del bene svolto nell'ambito dell'opposizione di terzo non consente al terzo di trasformare il rimedio in un controllo generalizzato dell'azione esecutiva; restano preclusi i profili che attengono agli internacorporis del processo esecutivo.
  • Le censure sulla motivazione e sulla sanzione per temerarietà non sono ammissibili in cassazione quando investono valutazioni di merito non assistite da vizi radicali della motivazione nei limiti attualmente sindacabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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