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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11046/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la sentenza di condanna già resa in primo grado e confermata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una violazione dell'art. 7, comma 15-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. I motivi dedotti riguardavano: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata violazione dell'art. 7, comma 15-bis, con lamentata carenza motivazionale; b) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero questioni già adeguatamente esaminate e disattese in appello e che fossero manifestamente infondate, evidenziando altresì che il trattamento sanzionatorio, essendo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non è censurabile in cassazione se non quando frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La norma incriminatrice è richiamata come base del reato contestato; le censure difensive sul suo significato e sulla motivazione della sentenza di merito sono ritenute infondate perché già correttamente esaminate dai giudici di merito.

  • art. 7, comma 15-bis

    È la disposizione oggetto di doglianza per la pretesa violazione di legge e carenza motivazionale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia completa e congrua.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata offra una spiegazione non manifestamente illogica e logicamente coerente della decisione adottata.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui la motivazione risulti assente, apparente o manifestamente illogica; altrimenti la valutazione del giudice di merito è insindacabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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