Cassazione Penale, Ordinanza n. 24666/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato, deducendo censure sulla valutazione della responsabilità e sul trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie o una lettura alternativa degli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito; inoltre veniva lamentata l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché estranee ai limiti del giudizio di legittimità e non corredate da specifica indicazione di travisamenti delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sulla responsabilità miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in cassazione, e che anche la doglianza sulla pena non superava il vaglio di ammissibilità, essendo stata la sanzione comunque determinata nel minimo edittale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto forma di vizio di motivazione o di doglianza sulla responsabilità, si risolvano in una rivalutazione del merito o in una diversa lettura delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, la deduzione di travisamento della prova deve indicare in modo specifico le emergenze processuali asseritamente travisate e il loro effettivo rilievo decisivo, non essendo sufficiente una critica generica dell'apprezzamento probatorio.
- La doglianza sulla misura della pena è inammissibile quando si risolve in una contestazione meramente assertiva dell'eccessività della sanzione, specie se la pena risulta determinata nel minimo edittale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che non ricorrano i presupposti per escluderle.
Come è indicizzato
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