Cassazione Penale, Sentenza n. 38956/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo ministeriale avverso l'autorizzazione, concessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, a un colloquio telefonico straordinario di brevissima durata fra Luigi Papale e suo fratello Mario Papale, entrambi sottoposti al regime 41-bis. Il Ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis ord. pen. e 41-bis, contestando in particolare che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato il parere negativo della D.D.A. di Napoli sulla rilevanza criminale e sui pericoli connessi al colloquio, e richiedendo un'interpretazione restrittiva secondo la quale i colloqui tra due soggetti sottoposti a 41-bis non dovrebbero essere consentiti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il colloquio autorizzato e richiesto era già stato effettuato, per cui l'Amministrazione ha perduto l'interesse all'impugnazione. La Corte ha inoltre confermato che il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità autorizzando, in via eccezionale e con adeguate cautele operative (richiamando la circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126), un colloquio telefonico fra detenuti entrambi sottoposti al 41-bis, dopo un giudizio di bilanciamento tra esigenze di affettività e di sicurezza. È stato ribadito che il parere della D.D.A. è fonte autorevole ma non vincolante e che il giudice può discostarsene motivatamente. Non sono state disposte condanne per spese a carico del Ministero per la natura pubblica delle funzioni svolte.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è anch'egli sottoposto al regime speciale, dovendosi operare un giudizio di bilanciamento tra esigenze di affettività e di sicurezza pubblica
Il regime 41-bis non esclude in via di principio autorizzazioni eccezionali a colloqui audiovisivi o telefonici tra detenuti 41-bis; tali autorizzazioni richiedono un bilanciamento concreto e misure di controllo adeguate
art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.
Richiamato dal ricorrente nel gravame come riferimento normativo utile a valutare limiti e condizioni per i contatti, ma la Corte non ha ritenuto l'inosservanza di norme procedurali decisiva alla luce della sopravvenuta carenza di interesse
Invocato dal ricorrente tra le norme rilevanti per l'ordine pubblico e la disciplina detentiva; la decisione non ha ritenuto sussistere violazioni tali da rendere illegittima l'autorizzazione, purché sia effettuato un giudizio di bilanciamento
Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126
Predisposizioni operative richiamate per lo svolgimento dei colloqui audiovisivi/telefonici in 41-bis, prevedendo modalità di controllo (es. ascolto diretto) e prescrizioni tecniche da rispettare
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato riguarda un atto che ha esaurito i suoi effetti (ad es. un colloquio giað svolto), l'Amministrazione può trovarsi priva di interesse a impugnare: il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Il regime 41-bis non comporta un divieto assoluto di colloqui audiovisivi o telefonici con familiari anche se anch'essi sottoposti a 41-bis; tali autorizzazioni sono possibili in via eccezionale previa valutazione di bilanciamento tra esigenze affettive del detenuto e rischi per la sicurezza pubblica o interna.
- Il parere della D.D.A. è rilevante e autorevole ma non vincolante: il giudice di sorveglianza può discostarsene se fornisce motivazione adeguata e compie accertamenti istruttori.
- Autorizzazioni a colloqui straordinari e isolati non implicano accesso a benefici trattamentali o alla generalizzata possibilità di colloquio; vanno trattate come misure eccezionali e circoscritte.
- Le autorizzazioni devono prevedere e rispettare misure tecniche e procedurali di controllo (es. ascolto diretto, modalità audiovisive controllabili a distanza) per minimizzare i rischi connessi alla comunicazione tra detenuti 41-bis.
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