Cassazione Penale, Sentenza n. 43835/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per presunta carenza di motivazione in relazione ai "motivi nuovi" posti in appello con cui si chiedeva l\'esclusione della circostanza aggravante prevista dall\'art. 625, primo comma, n. 2), c.p., e l\'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; tali questioni, secondo i ricorrenti, non sarebbero state adeguatamente valutate nella motivazione della Corte d\'appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: i "motivi nuovi" sollevati in appello non attenevano a punti già devoluti con l\'atto di appello originario e pertanto erano inammissibili. La Corte conferma il principio che le nuove doglianze devono riguardare capi o punti già investiti dall\'impugnazione principale; in conseguenza i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 2)
Norma relativa alle aggravanti del furto; la Corte rileva che la richiesta di esclusione dell\'aggravante costituisce motivo nuovo se non era già dedotto nell\'impugnazione originaria
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che la deduzione di tale causa in sede di "motivi nuovi" è autonoma rispetto ai punti già investiti dall\'appello e quindi inammissibile se non tempestivamente prospettata
Riferimento alla disciplina del tentativo; la Corte d\'appello ha ritenuto applicabile l\'art. 56 riequivalendo il fatto a tentativo
art. 62, primo comma, n. 4)
Circostanza attenuante speciale prevista dall\'articolo; l\'appello originario aveva chiesto il riconoscimento di tale attenuante e la revisione del bilanciamento delle circostanze
Dispositioni di procedura penale - art. 173 disp. att.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla materia devoluta in appello; richiamata per spiegare il limite entro cui possono essere proposti nuovi motivi in secondo grado
Decreto-legge n. 137/2020 e successive modifiche
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176; art. 23, comma 8
Norme emergenziali processuali citate in relazione alla discussione orale e alla requisitoria scritta dinanzi alla Corte di cassazione
Massime di principio
- Motivi nuovi in appello sono inammissibili se non attengono a capi o punti già oggetto dell\'impugnazione originaria: in tema di appello e cassazione è essenziale che le nuove doglianze riguardino materie previamente devolute al giudice di secondo grado
- La richiesta di esclusione di un\'aggravante o l\'invocazione di causa di non punibilità (es. art. 131-bis) devono essere sollevate tempestivamente: se introdotte come "motivi nuovi" in appello rischiano l\'inammissibilità in cassazione
- Distinguere chiaramente i profili di bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti dai singoli profili di fatto o di diritto: sono punti autonomi della decisione e vanno dedotti separatamente nell\'atto di impugnazione
- La mancata ammissione di motivi nuovi comporta conseguenze procedurali e economiche (inammissibilità, condanna alle spese e possibile ammenda): valutare con il difensore l\'opportunità di integrare l\'atto di appello o di presentare impugnazioni autonome nei termini
- Per evitare inammissibilità, in sede di appello sintetizzare e articolare tutte le doglianze rilevanti (qualificazione giuridica, aggravanti/attenuanti, cause di non punibilità) o chiedere esplicitamente al giudice l\'ammissione di nuovi motivi solo se sussistono giustificati motivi processuali
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