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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19322/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per truffa già pronunciata dal Tribunale di Rovigo; il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità); (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (risarcimento del danno), sostenendo che la somma offerta fosse adeguata e accettata dalla parte offesa; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena in continuazione; (4) mancata esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico, rilevando che il ricorrente non si è confrontato con le motivate e sintetiche argomentazioni della corte territoriale. Sulla sostanza: (i) l'attenuante per danno di speciale tenuità è stata esclusa in quanto il profitto ingiusto (circa 750 euro in contanti e vari monili in oro) non è di infima rilevanza; (ii) l'attenuante del risarcimento è stata esclusa perché l'offerta è avvenuta dopo l'apertura del dibattimento e quindi oltre il termine richiesto dall'art. 62 n. 6 c.p.; (iii) le doglianze sulla determinazione della pena e sulla recidiva sono state ritenute generiche e inammissibili, inoltre la recidiva è stata valutata come minusvalente rispetto ad altre attenuanti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p. n. 4 (attenuante del danno di speciale tenuità)

    L'attenuante richiede una valutazione complessiva del 'danno criminale' e non può fondarsi soltanto su parametri patrimoniali o sul valore apparentemente lieve del bene sottratto; nel caso concreto somme e monili sottratti non configurano danno di infima rilevanza.

  • art. 62 c.p. n. 6 (attenuante per risarcimento del danno)

    Per la prima parte della norma è necessario che la riparazione (restituzione o risarcimento) sia integrale e compiuta prima del giudizio; l'offerta effettuata dopo l'apertura del dibattimento non soddisfa il requisito temporale previsto e quindi esclude l'attenuante.

Massime di principio

  • L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede un giudizio globale sul danno criminale: non basta che il valore patrimoniale sia 'basso', va valutata l'idoneità complessiva del lucro ingiusto e il contesto fattuale.
  • L'attenuante del risarcimento (art. 62 n. 6, prima parte) presuppone che la riparazione sia integrale e avvenuta prima del giudizio; un'offerta o pagamento intervenuto dopo l'apertura del dibattimento in genere non è idoneo a farla prevalere.
  • La Cassazione non ammette motivi generici o non confrontati con le ragioni espresse dalla corte territoriale: i ricorsi devono specificare i punti critici e dimostrare affermazioni contrarie alla motivazione resa.
  • La qualificazione della recidiva e la determinazione della pena in continuazione devono essere motivate concretamente; se la recidiva è valutata come minusvalente rispetto ad attenuanti, la sua contestazione senza elementi specifici risulta inammissibile.
  • Per ottenere benefici attenuanti è necessario sia il rispetto dei presupposti normativi (tempi, integralità del risarcimento) sia una motivazione puntuale e circostanziata atta a dimostrare l'errore della valutazione giudiziale.

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