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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03125/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e non evidenziava un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/10/2024, che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione della sentenza di merito, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse mal valutato il materiale probatorio e che la decisione fosse illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché riproponeva questioni già dedotte in appello e mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso il travisamento della prova, osservando che tale vizio richiede una difformità evidente e non controvertibile tra il contenuto della prova e la lettura datane dal giudice, non un mero dissenso sulla sua forza persuasiva.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio denunciabile in cassazione riguarda il difetto di motivazione nei limiti consentiti dal controllo di legittimità; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del fatto, poiché il sindacato di legittimità si limita a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
  • La deduzione del travisamento della prova richiede l'indicazione di un preciso contenuto probatorio che risulti oggettivamente e manifestamente deformato dal giudice; non basta contestare l'apprezzamento del significato o del peso della prova.
  • Un motivo di ricorso che riproduca censure già sollevate in appello e già disattese dal giudice di merito, se orientato solo a ottenere un nuovo esame del compendio probatorio, è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina codicistica richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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